Art. 6 Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate 1. Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono eserciti da operatori designati dall'autorita' competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento. 2. Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra che l'operatore non e' piu' in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del presente decreto, ne informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze. Quest'ultima valuta l'opportunita' di revocare la licenza all'operatore ai sensi della normativa vigente e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. In caso di danni alla salute e all'ambiente, il Comitato di cui all'articolo 8 informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. 3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi e' stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto. 4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, fino a quando non e' stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non e' presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere h) o i), al Comitato o qualora l'UNMIG solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o in difformita' alle misure disposte a seguito dell'esame di una comunicazione. 5. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e' istituita una zona di sicurezza circostante l'impianto il cui raggio e' individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto con le modalita' indicate alla definizione di cui all'articolo 2, lettera tt). 6. E' vietato alle navi entrare o stazionare nella zona di cui al comma 5. Tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza: a) nell'ambito della posa, dell'ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze; b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza; c) sotto l'autorita' nazionale, per ispezionare un impianto o un'infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza da parte degli enti preposti; d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni e per la prevenzione e lotta all'inquinamento del mare ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979; e) a causa di intemperie; f) in situazioni di emergenza; g) con l'assenso dell'operatore e della competente capitaneria di porto; h) per operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unita' navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato. 7. La consultazione tripartita, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, tra il Comitato di cui all'articolo 8, operatori e rappresentanti dei lavoratori, avra' luogo con modalita' e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.
Note all'art. 6: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si vedano le note alle premesse. Il testo dell' art. 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, cosi' recita: "28. (Zone di sicurezza) Intorno alle piattaforme fisse e mobili e' stabilita una zona di sicurezza nella quale e' proibito l'accesso a navi ed aerei non autorizzati. Per le teste di pozzo e per le apparecchiature di produzione installate a fondo mare e' parimenti stabilita una zona di sicurezza nella quale sono vietate le operazioni di ancoraggio e di pesca di profondita'. In entrambi i casi la zona di sicurezza e' fissata con ordinanza dalla capitaneria di porto competente, sentita la sezione idrocarburi. L'ordinanza indica i limiti della zona di sicurezza che puo' estendersi fino alla distanza di 500 metri intorno alle installazioni, misurata a partire da ciascun punto del loro bordo esterno. L'ordinanza altresi' precisa il divieto o le limitazioni imposti alla navigazione, all'ancoraggio e alla pesca. Entro le acque territoriali la zona di sicurezza, su richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione, puo' comprendere in un'unica area piu' installazioni. La zona di sicurezza in prossimita' della linea di confine con la piattaforma continentale di Stato frontista e' stabilita in base ad accordi da concludere con lo Stato stesso." Il testo degli articoli 2 e 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1957n. 16, S.O., cosi recitano: "2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede: a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto; c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale ; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b). Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio." "4. Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unita' navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocita', di aeromobili nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio . Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessita', della vita umana in mare, nonche' per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza. [In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilita', si potra' far luogo al noleggio temporaneo delle unita' occorrenti] . Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unita' di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni. Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 , il Ministro della marina mercantile puo' stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonche' per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorita' marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2. In tal caso all'atto della stipula della convenzione e' concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti. Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo. All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982."