Art. 6 
 
Operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi  all'interno  delle
                          aree autorizzate 
 
  1. Gli impianti di produzione e  le  infrastrutture  connesse  sono
eserciti da operatori  designati  dall'autorita'  competente  per  il
rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento. 
  2. Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra  che  l'operatore
non e' piu' in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del
presente decreto, ne informa l'autorita' preposta al  rilascio  delle
licenze. Quest'ultima valuta l'opportunita' di  revocare  la  licenza
all'operatore ai sensi della  normativa  vigente  e  comunque  adotta
tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.
In caso di danni alla salute  e  all'ambiente,  il  Comitato  di  cui
all'articolo 8 informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze
al  fine  di  valutare  l'adozione  dei  provvedimenti   di   propria
competenza. 
  3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979,  n.  886,  e  dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
le operazioni riguardanti gli impianti di  produzione  e  quelli  non
destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso  di
modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi e'
stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto. 
  4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24  maggio1979,  n.  886,  e  dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
le operazioni riguardanti gli impianti di  produzione  e  quelli  non
destinati alla produzione, le operazioni di  pozzo  o  le  operazioni
combinate non possono iniziare o proseguire,  nel  caso  di  modifica
sostanziale, fino a quando non e' stata accettata  la  relazione  sui
grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali  operazioni
non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni
di  pozzo  o  una  comunicazione  di  operazioni  combinate  non   e'
presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere
h) o  i),  al  Comitato  o  qualora  l'UNMIG  solleva  obiezioni  sul
contenuto di una comunicazione o in difformita' alle misure  disposte
a seguito dell'esame di una comunicazione. 
  5. Ai sensi dell'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e' istituita una zona di sicurezza
circostante l'impianto il cui raggio  e'  individuato  con  ordinanza
della Capitaneria di Porto con le modalita' indicate alla definizione
di cui all'articolo 2, lettera tt). 
  6. E' vietato alle navi entrare o stazionare nella zona di  cui  al
comma 5. Tale  divieto  non  si  applica  alle  navi  che  entrano  o
stazionano nella zona di sicurezza: 
    a) nell'ambito della posa,  dell'ispezione,  della  prova,  della
riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o  della
rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella  zona  di  sicurezza  o
nelle adiacenze; 
    b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso  o
da un impianto situato in tale zona di sicurezza; 
    c) sotto l'autorita' nazionale, per  ispezionare  un  impianto  o
un'infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza da parte
degli enti preposti; 
    d)  in  collegamento  con  il  salvataggio  o  il  tentativo   di
salvataggio di vite umane o di beni e  per  la  prevenzione  e  lotta
all'inquinamento del mare ai sensi degli articoli 2 e 4  della  legge
31 dicembre 1982, n. 979; 
    e) a causa di intemperie; 
    f) in situazioni di emergenza; 
    g) con l'assenso dell'operatore e della competente capitaneria di
porto; 
    h) per operazioni di pattugliamento e sorveglianza  delle  unita'
navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato. 
  7.   La   consultazione   tripartita,   ai   fini    dell'effettiva
partecipazione alla formulazione di standard e strategie  in  materia
di  prevenzione  degli  incidenti  gravi,  tra  il  Comitato  di  cui
all'articolo 8, operatori  e  rappresentanti  dei  lavoratori,  avra'
luogo con modalita' e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di
richieste  formulate  dagli  operatori  o  dai   rappresentanti   dei
lavoratori. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25
          novembre 1996, n. 624 e al  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81 si vedano le note alle premesse. 
              Il  testo  dell'  art.  28  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.  886,  cosi'
          recita: 
              "28. (Zone di sicurezza) 
              Intorno alle piattaforme fisse e  mobili  e'  stabilita
          una zona di sicurezza nella quale e' proibito  l'accesso  a
          navi ed aerei non autorizzati. 
              Per le teste di  pozzo  e  per  le  apparecchiature  di
          produzione installate a fondo mare e'  parimenti  stabilita
          una  zona  di  sicurezza  nella  quale  sono   vietate   le
          operazioni di ancoraggio e di pesca di profondita'. 
              In entrambi i casi la zona di sicurezza e' fissata  con
          ordinanza dalla capitaneria di porto competente, sentita la
          sezione idrocarburi. 
              L'ordinanza indica i limiti della zona di sicurezza che
          puo' estendersi fino alla distanza  di  500  metri  intorno
          alle installazioni, misurata a partire da ciascun punto del
          loro bordo esterno. L'ordinanza altresi' precisa il divieto
          o le limitazioni imposti alla navigazione, all'ancoraggio e
          alla pesca. 
              Entro le acque territoriali la zona  di  sicurezza,  su
          richiesta del titolare del  permesso  di  ricerca  o  della
          concessione di coltivazione, puo' comprendere  in  un'unica
          area piu' installazioni. 
              La zona di sicurezza  in  prossimita'  della  linea  di
          confine con la piattaforma continentale di Stato  frontista
          e' stabilita in base ad accordi da concludere con lo  Stato
          stesso." 
              Il testo degli articoli 2 e 4 della legge  31  dicembre
          1982,  n.  979  (Disposizioni  per  la  difesa  del  mare),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio  1957n.  16,
          S.O., cosi recitano: 
              "2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1,
          nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in  mare,
          il Ministro della marina mercantile provvede: 
              a)  alla  istituzione  di  un  servizio  di  protezione
          dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza  costiera  e  di
          intervento  per  la  prevenzione  e  il   controllo   degli
          inquinamenti del mare; 
              b) al potenziamento del  servizio  di  vigilanza  e  di
          soccorso in mare svolto  dal  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto; 
              c) alla istituzione, d'intesa  con  il  Ministro  della
          difesa,  di  un  servizio  di  vigilanza  sulle   attivita'
          marittime  ed  economiche,  compresa   quella   di   pesca,
          sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree  situate
          al di la' del limite esterno del  mare  territoriale  ;  in
          caso di necessita' tale servizio puo' integrare  quello  di
          cui alla precedente lettera b). 
              Il servizio  di  protezione  dell'ambiente  marino,  di
          vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere  a)  e
          b), opera in  accordo  e  con  il  contributo  dei  servizi
          esistenti sul territorio." 
              "4. Per gli interventi di prevenzione  e  di  controllo
          degli inquinamenti di cui alla lettera  a)  del  precedente
          art. 2 si provvedera' mediante la costruzione o  l'acquisto
          o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso
          apposita convenzione, di unita' navali con  caratteristiche
          di particolare maneggevolezza e  velocita',  di  aeromobili
          nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio . 
              Le navi,  gli  aeromobili  ed  i  mezzi  di  cui  sopra
          dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di
          pronto intervento, per il prelievo  e  la  neutralizzazione
          delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso  di
          necessita', della vita umana  in  mare,  nonche'  per  ogni
          altra  operazione  tecnicamente  possibile   in   caso   di
          emergenza. 
              [In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi
          indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata
          emergenza o  indispensabilita',  si  potra'  far  luogo  al
          noleggio temporaneo delle unita' occorrenti] . 
              Per la costruzione,  l'acquisto  o  il  noleggio  delle
          unita' di cui al primo comma, con le relative  dotazioni  e
          attrezzature, e' autorizzata per il  periodo  1982-1985  la
          spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello
          stato di previsione della spesa del Ministero della  marina
          mercantile secondo quote che verranno determinate  in  sede
          di legge finanziaria di  cui  all'art.  11  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468 . 
              La quota relativa all'anno 1982  viene  determinata  in
          lire 14.000 milioni. 
              Per il trattamento  delle  morchie  e  delle  acque  di
          zavorra e di lavaggio delle  petroliere,  prescritto  dalla
          Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in  deroga  a
          quanto previsto dalla legge 8 aprile  1976,  n.  203  ,  il
          Ministro   della   marina   mercantile    puo'    stipulare
          convenzioni,  di  durata  non  superiore  a  10  anni,  con
          soggetti che gestiscono  navi  appositamente  costruite  ed
          attrezzate per la  raccolta  ed  il  trattamento  di  detti
          materiali nonche' per i fini di cui al secondo comma e  che
          nella convenzione assumano l'obbligo di mettere  tali  navi
          immediatamente a disposizione dell'autorita' marittima  per
          gli   interventi   di   prevenzione   e   controllo   degli
          inquinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2. 
              In tal caso all'atto della stipula della convenzione e'
          concesso un contributo non superiore al 15  per  cento  del
          costo  di  costruzione   della   nave   comprensivo   delle
          pertinenze ed attrezzature. 
              In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in
          convenzione, il Ministro della marina  mercantile  dichiara
          la  decadenza  dal  contributo  concesso,  con  conseguente
          obbligo  per  l'interessato  di  restituire  la  quota   di
          contributo corrispondente  al  periodo  di  residua  durata
          della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al  tasso
          di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza,
          aumentato di due punti. 
              Resta  comunque  fermo  l'obbligo  della   restituzione
          dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato
          con  le  modalita'  di  cui  al  comma  precedente,  se  la
          decadenza viene  dichiarata  prima  che  sia  trascorso  un
          quinquennio dalla data di concessione del contributo. 
              All'onere relativo si provvede a  carico  del  capitolo
          8051 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          della marina mercantile per l'anno 1982."