Art. 7 
 
                Responsabilita' per danno ambientale 
 
  1. Fatto salvo l'ambito di responsabilita' esistente riguardo  alla
prevenzione e alla riparazione  del  danno  ambientale  a  norma  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  il  licenziatario  e'
finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del
danno ambientale causato da operazioni  in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152 si vedano le note alle premesse.