Art. 7 Responsabilita' per danno ambientale 1. Fatto salvo l'ambito di responsabilita' esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il licenziatario e' finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.
Note all'art. 7: Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note alle premesse.