Art. 8 
 
               Designazione dell'autorita' competente 
 
  1. E' istituito il Comitato per la  sicurezza  delle  operazioni  a
mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni  di  autorita'
competente responsabile dei compiti assegnati dal  presente  decreto.
Il Comitato e' composto da un esperto che ne  assume  la  presidenza,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3  anni,
dal Direttore dell'UNMIG,  dal  Direttore  della  Direzione  generale
Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la  Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  dal
Comandante generale del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto-Guardia
Costiera, dal Sottocapo di  Stato  Maggiore  della  Marina  Militare.
L'esperto e' scelto nell'ambito di professionalita'  provenienti  dal
settore  privato   o   pubblico,   compresi   universita',   istituti
scientifici e di ricerca, con comprovata  esperienza  in  materia  di
sicurezza delle operazioni in mare  nel  settore  degli  idrocarburi,
attestata in base a specifici titoli ed esperienze  professionali,  e
in posizione di indipendenza dalle funzioni  relative  allo  sviluppo
economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede  presso
il  Ministero  dello  sviluppo  economico.   Le   articolazioni   sul
territorio del Comitato sono costituite da: 
    a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che
assicura il supporto ai lavori; 
    b)  il  Direttore  regionale  dei  Vigili  del  Fuoco  o  un  suo
rappresentante; 
    c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nominato dal  Ministero,  che  si  avvale  del
Direttore  del  Servizio  Emergenze   Ambientali   in   mare   (SEAM)
dell'ISPRA; 
    d) il  Comandante  della  Capitaneria  di  Porto  competente  per
territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante; 
    e)  un  Ufficiale  Ammiraglio/Superiore  designato  dallo   Stato
Maggiore della Marina Militare. 
  2. Alle riunioni delle articolazioni sul  territorio  del  Comitato
partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in
rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato. 
  3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979,  n.  886,  e  dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
e ferme restanti le competenze delle  Sezioni  UNMIG  in  materia  di
sicurezza dei luoghi di lavoro minerari  e  di  tutela  della  salute
delle maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le seguenti
funzioni di regolamentazione: 
    a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi,  valutare
le comunicazioni di  nuovo  progetto  e  le  operazioni  di  pozzo  o
combinate e altri  documenti  di  questo  tipo  ad  esso  sottoposti,
attraverso la verifica  dell'attivita'  svolta  dall'UNMIG  ai  sensi
degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi  2  e  4,  e  16,
commi 2 e 3, del presente decreto; 
    b) vigilare sul rispetto da parte degli  operatori  del  presente
decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione; 
    c) fornire consulenza ad altre autorita'  o  organismi,  compresa
l'autorita' preposta al rilascio delle licenze; 
    d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3; 
    e) elaborare relazioni; 
    f) cooperare con  le  autorita'  competenti  o  con  i  punti  di
contatto degli Stati membri conformemente all'articolo 27. 
  4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a)
e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato. 
  5. Il Comitato opera,  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  di
regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a),  b)
e  c),  con  obiettivita'   ed   indipendenza   dalle   funzioni   di
regolamentazione in  materia  di  sviluppo  economico  delle  risorse
naturali in mare, dalle  funzioni  di  rilascio  di  licenze  per  le
operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione  e
gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero
dello sviluppo economico adotta i  provvedimenti  di  competenza  per
apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura  della
Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche,  al  fine
di   garantire   l'effettiva   separazione    delle    funzioni    di
regolamentazione  in  materia  di   sicurezza   dalle   funzioni   di
regolamentazione riguardanti  lo  sviluppo  economico  delle  risorse
naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze  e  la  gestione
dei ricavi. 
  6. Dell'istituzione del Comitato,  della  sua  organizzazione,  del
motivo per cui e' stato istituito e del modo in cui e'  garantito  lo
svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1  e
il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 e'  data  informazione
attraverso apposita  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nel Bollettino  Ufficiale  degli  Idrocarburi  e
della Geotermia e nonche' in forma permanente sul sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Le modalita' di funzionamento
del Comitato sono definite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
  7. Il Comitato si avvale delle  strutture  e  delle  risorse  umane
delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione  vigente.  Ai
componenti del Comitato non e' dovuto alcun tipo di compenso, gettone
di presenza o rimborso spese per lo  svolgimento  delle  funzioni  ad
essi attribuite. 
  8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, puo'  concludere  accordi  formali
con pertinenti agenzie dell'Unione o  altri  organismi,  al  fine  di
acquisire le competenze specialistiche  necessarie  allo  svolgimento
delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del  presente  comma,
un organismo non si ritiene adeguato  se  la  sua  obiettivita'  puo'
essere compromessa da conflitti di interesse. 
  9. Le spese sostenute dal Comitato  nello  svolgimento  dei  propri
compiti, a norma del presente decreto,  sono  poste  a  carico  degli
operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari  all'1
per mille del valore delle  opere  da  realizzare.  I  proventi  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
ad  apposito  capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento  delle  spese
relative  alle  attivita'  del   predetto   Comitato.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. Gli organismi componenti del  Comitato  esercitano  le  proprie
funzioni in modo indipendente secondo le  modalita'  stabilite  dalla
legge,  organizzando  le  stesse  funzioni  in   modo   da   evitarne
duplicazioni. Il Comitato, relaziona  annualmente  al  Parlamento  ed
alla Commissione europea in merito all'attivita' di  regolamentazione
e di vigilanza svolta. 
  11.  All'attuazione  del  presente  articolo,  le   amministrazioni
interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente
          della  Repubblica  24  maggio  1979,  n.  886,  al  decreto
          legislativo  25  novembre  1996,  n.  624  e   al   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si  vedano  le  note  alle
          premesse.