Art. 8 Designazione dell'autorita' competente 1. E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. L'esperto e' scelto nell'ambito di professionalita' provenienti dal settore privato o pubblico, compresi universita', istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da: a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori; b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante; c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA; d) il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante; e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare. 2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato. 3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme restanti le competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione: a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3, del presente decreto; b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione; c) fornire consulenza ad altre autorita' o organismi, compresa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze; d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3; e) elaborare relazioni; f) cooperare con le autorita' competenti o con i punti di contatto degli Stati membri conformemente all'articolo 27. 4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato. 5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a), b) e c), con obiettivita' ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi. 6. Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del modo in cui e' garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 e' data informazione attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite. 8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettivita' puo' essere compromessa da conflitti di interesse. 9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese relative alle attivita' del predetto Comitato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni in modo indipendente secondo le modalita' stabilite dalla legge, organizzando le stesse funzioni in modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato, relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all'attivita' di regolamentazione e di vigilanza svolta. 11. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 8: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si vedano le note alle premesse.