Art. 9 
 
                     Funzionamento del Comitato 
 
  1. Il Comitato: 
    a) agisce indipendentemente da  politiche,  decisioni  di  natura
regolatoria o altre considerazioni non correlate ai  suoi  compiti  a
norma del presente decreto; 
    b) definisce l'estensione  delle  proprie  responsabilita'  e  le
responsabilita' dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti,
a norma del presente decreto; 
    c)  istituisce  processi   e   procedure   per   la   valutazione
approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle  comunicazioni
presentate a norma dell'articolo 11, nonche' per  far  rispettare  il
presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione; 
    d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure
di cui alla lettera c)  e  mette  a  disposizione  del  pubblico  una
sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato  e  del
Ministero dello sviluppo economico; 
    e) elabora e  attua  procedure  coordinate  o  congiunte  con  le
autorita' competenti degli altri Stati membri per svolgere i  compiti
a norma del presente decreto; 
    f)  fonda  la  propria  organizzazione  e  le  proprie  procedure
operative sui principi definiti nell'allegato III. 
  2. Il  Comitato  informa  tempestivamente  delle  proprie  motivate
decisioni l'operatore e le autorita' che sono state  interessate  dal
rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni  in
mare in questione.