Art. 9 Funzionamento del Comitato 1. Il Comitato: a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma del presente decreto; b) definisce l'estensione delle proprie responsabilita' e le responsabilita' dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, a norma del presente decreto; c) istituisce processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, nonche' per far rispettare il presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione; d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure di cui alla lettera c) e mette a disposizione del pubblico una sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del Ministero dello sviluppo economico; e) elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le autorita' competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti a norma del presente decreto; f) fonda la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III. 2. Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorita' che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in questione.