Art. 10 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  La  disciplina  delle  integrazioni  salariali  ordinarie  e  i
relativi obblighi contributivi si applicano a: 
    a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,  estrattive,
di   installazione   di   impianti,   produzione   e    distribuzione
dell'energia, acqua e gas; 
    b) cooperative di produzione  e  lavoro  che  svolgano  attivita'
lavorative similari a quella degli operai delle imprese  industriali,
ad eccezione delle cooperative elencate dal  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; 
    c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; 
    d)  cooperative  agricole,  zootecniche  e  loro   consorzi   che
esercitano   attivita'    di    trasformazione,    manipolazione    e
commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
    e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di
sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; 
    f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto
terzi; 
    g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 
    h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 
    i) imprese addette all'armamento ferroviario; 
    l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in  cui
il capitale sia interamente di proprieta' pubblica; 
    m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; 
    n) imprese industriali esercenti l'attivita' di  escavazione  e/o
lavorazione di materiale lapideo; 
    o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione  e  di
lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che
svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture  e
organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30
          aprile   1970,   n.   602   (Riassetto   previdenziale   ed
          assistenziale di particolari categorie di  lavoratori  soci
          di societa' e di enti  cooperativi,  anche  di  fatto,  che
          prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti
          medesimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
          1970, n. 209.