Art. 15 
 
 
                            Procedimento 
 
  1.  Per  l'ammissione  al  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS  domanda  di
concessione  nella  quale  devono  essere  indicati  la  causa  della
sospensione o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e  la  presumibile
durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le  ore  richieste.
Tali informazioni sono inviate  dall'INPS  alle  Regioni  e  Province
Autonome, per il  tramite  del  sistema  informativo  unitario  delle
politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. 
  2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15  giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 
  3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel
comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra'
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla  data
di presentazione. 
  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda
derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del
diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa   e'   tenuta   a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente
all'integrazione salariale non percepita.