Art. 16 
 
 
                             Concessione 
 
  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016  le  integrazioni  salariali
ordinarie  sono  concesse  dalla  sede   dell'INPS   territorialmente
competente. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle  domande  di
concessione.