Art. 17 
 
 
                               Ricorsi 
 
  1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento
di integrazione salariale e' ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni
dalla  comunicazione  da  parte  dell'INPS,  al   comitato   di   cui
all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989. 
 
          Note all'art. 17: 
              Si  riporta  l'art.  25   citata   n.   88   del   1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro): 
              "Art.  25.  Composizione  del  comitato  amministratore
          della  gestione  prestazioni   temporanee   ai   lavoratori
          dipendenti. 
              1.  Alla  gestione  istituita  ai  sensi  dell'art.  24
          sovraintende  un  comitato  amministratore  presieduto  dal
          vicepresidente dell'Istituto scelto  tra  i  rappresentanti
          dei  lavoratori  dipendenti  e  composto  oltre   che   dal
          vicepresidente  medesimo,  da  cinque  rappresentanti   dei
          lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di
          lavoro in seno al consiglio  di  amministrazione,  nominati
          dal  consiglio  medesimo,  a   scrutinio   segreto   ed   a
          maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante
          rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale e del  Ministero  del  tesoro,  con  qualifica  non
          inferiore a primo dirigente. 
              2. In caso di assenza o impedimento del  presidente  le
          funzioni vicarie  sono  assunte  dal  membro  del  comitato
          delegato dal presidente stesso.".