Art. 9 
 
 
                      Gestione di appartenenza 
               delle integrazioni salariali ordinarie 
 
  1. I trattamenti ordinari  di  integrazione  salariale  afferiscono
alla  Gestione  prestazioni  temporanee  dei  lavoratori   dipendenti
istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge  9  marzo
1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e  riceve  i  relativi
contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13. 
  2.  La  gestione  di  cui  al  comma  1  evidenzia,   per   ciascun
trattamento,  le  prestazioni  e   la   contribuzione   ordinaria   e
addizionale. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta l'art. 24 della legge 9 marzo  1989,  n.  88
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro): 
              "Art. 24. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
          dipendenti. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  1989,  le  gestioni  per
          l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria,  ivi
          compreso il Fondo di garanzia per il  trattamento  di  fine
          rapporto e per l'assicurazione contro  la  tubercolosi,  la
          cassa   per   l'integrazione    guadagni    degli    operai
          dell'industria, la cassa per  l'integrazione  guadagni  dei
          lavoratori  dell'edilizia,  la  cassa  per   l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni familiari, la cassa per il trattamento di  richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per i trattamenti economici di malattia di cui all' art. 74
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833  ,  il  Fondo  per  il
          rimpatrio dei lavoratori  extracomunitari  istituito  dall'
          art. 13 della legge 30 dicembre 1986,  n.  943  ,  ed  ogni
          altra forma di previdenza a  carattere  temporaneo  diversa
          dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che  assume
          la denominazione di  «Gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti». 
              2. La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni. 
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie, tranvie, filovie e linee di  navigazione  interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come da bilancio consuntivo  della  gestione  del  predetto
          fondo, e' contabilizzata  nella  gestione  dei  trattamenti
          familiari di cui al comma 1. 
              4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
          ciascuna  forma  di  previdenza   le   prestazioni   e   il
          correlativo gettito contributivo.".