Art. 18
Servizi e misure di politica attiva del lavoro
1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici
territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e
a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in
termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di
politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del
profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale,
nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per
le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e
dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo
dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'
di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi
di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di
soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai
sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui
al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste
dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei
soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.
Note all'art. 18:
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all'articolo 1.