Art. 19 
 
 
                       Stato di disoccupazione 
 
  1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche
del  lavoro  di   cui   all'articolo   13,   la   propria   immediata
disponibilita' allo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  ed  alla
partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate
con il centro per l'impiego. 
  2. I riferimenti normativi allo stato di  disoccupazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.  181
del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui  al  presente
articolo. 
  3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in  caso  di  rapporto  di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
  4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i  lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1  dal
momento della ricezione della comunicazione di  licenziamento,  anche
in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi  di  cui  al  presente
comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 
  5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di  registrazione,
gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una  classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali. 
  6. La classe di profilazione  e'  aggiornata  automaticamente  ogni
novanta giorni, tenendo conto della  durata  della  disoccupazione  e
delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio. 
  7.  Allo  scopo  di  evitare  l'ingiustificata  registrazione  come
disoccupato da parte di soggetti  non  disponibili  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le  norme  nazionali  o  regionali  ed  i
regolamenti  comunali  che  condizionano  prestazioni  di   carattere
sociale allo stato  di  disoccupazione  si  intendono  riferite  alla
condizione di non occupazione. Sulla base di  specifiche  convenzioni
l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso
ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione. 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  lettera
          c), del citato decreto legislativo n. 181 del 2000: 
              " Art. 1. Finalita' e definizioni. 
              (Omissis). 
              2. Ad ogni effetto si intendono per: 
              (Omissis). 
              c)  «stato  di  disoccupazione»,  la   condizione   del
          soggetto  privo   di   lavoro,   che   sia   immediatamente
          disponibile  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di   una
          attivita'  lavorativa  secondo  modalita'  definite  con  i
          servizi competenti; 
              (Omissis).".