Art. 19
Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche
del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181
del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente
articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal
momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche
in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente
comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione,
gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni
novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e
delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come
disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i
regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere
sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla
condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni
l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso
ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione.
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 181 del 2000:
" Art. 1. Finalita' e definizioni.
(Omissis).
2. Ad ogni effetto si intendono per:
(Omissis).
c) «stato di disoccupazione», la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
(Omissis).".