Art. 20
Patto di servizio personalizzato
1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le
modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la
stipula di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere
compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle
attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento
delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di
attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite
posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'articolo 23.