Art. 22
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito in costanza di rapporto di lavoro
1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario
connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa per integrazione salariale, contratto di
solidarieta', o intervento dei fondi di solidarieta' di cui agli
articoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014 , sia
superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un
periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione lavorativa, dal centro per l'impiego con le
modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di cui all'articolo
2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cui
all'articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2,
lettere c) ed e) del predetto articolo.
2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista
della conclusione della procedura di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro
espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato puo'
essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore di
cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo
20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili
di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera
a), in assenza di giustificato motivo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la prima
mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', per la seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cui
all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita' per la prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 10 a
13.
5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,
per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.
Note all'art. 22:
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, della
citata legge, n. 183 del 2014:
"Art. 1.
1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia
contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale e di favorire il
coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato
del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori
sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).".
Per il testo dell'articolo 118 della citata legge n.
388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 1, comma 215, della legge
n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.