Art. 24
Finanziamento dell'assegno di ricollocazione
1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le
seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147
del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa verifica delle compatibilita' finanziaria e dell'assenza di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome,
definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92
del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento
dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro
di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole
"cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti per
cento».
Note all'art. 24:
Per il testo dell'articolo 1, comma 215, della citata
legge, n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10-bis,
della citata legge, n. 92 del 2012:
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
(Omissis).
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto,
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.".