Art. 25
Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL,
sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi
di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza
considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di
solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti del
decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a),
della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di
accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima
della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista,
aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Note all'art. 25:
Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata legge,
n.183 del 2014:
"Art. 1. (Omissis).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).".
Si riporta l'articolo 3, comma 11, della citata legge
n. 92 del 2012:
"Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
(Omissis).
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa
rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di
lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.".
Si riporta l'articolo 4, commi 41 e 42, della citata
legge n. 92 del 2012:
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro.
(Omissis).
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di
mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad
una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, o non vi partecipi
regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici.".