Art. 26
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al
reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle
competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio
della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed
il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del
comune ove siano residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui al comma 1, le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della
convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1
non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve
avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del
rapporto di lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale
corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il
livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che
svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore
dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione
alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,
con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al
presente comma, utilizzati in attivita' di cui al comma 1, non
possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi
compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente
riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore
settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione
delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle
amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di cui al
comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono
optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili
con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per
infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti
coinvolti nelle attivita' di cui al comma 1 idonee coperture
assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie
professionali connesse allo svolgimento dell'attivita' lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i
termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e'
corrisposto l'assegno.
10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori
stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione dell'assegno. E facolta' del soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze
protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del
progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la
sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o
malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al
termine del periodo di inabilita'.
11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente
utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 5, trova
applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9
dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini
dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini
pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori socialmente
utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 26:
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n.165 del 2001, si vedano le note
all'articolo 6.
Si riportano gli articoli 10 e 11 del citato decreto
legislativo n. 22 del 2015:
"Art. 10. Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce
la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale, dalla quale ricava un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un
mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito
annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un
importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di
inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo
di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi
ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
della legge n. 88 del 1989."
"Art. 11. Decadenza
Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza
agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica
attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3,
il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei
seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza
provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi
2 e 3;
c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma
o di impresa individuale senza provvedere alla
comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo
periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per
la NASpI.".
Si riporta l'articolo 7, comma 9, della citata legge,
n. 223 del 1991:
"Art. 7. Indennita' di mobilita'
(Omissis).
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.".
Si riportano gli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
"Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione
volontaria INPS alle altre forme di previdenza.
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e alla legge
18 febbraio 1983, n. 47 , e successive modificazioni ed
integrazioni, come modificate dal presente capo, sono
estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 .
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e'
concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la
domanda puo' far valere, nell'assicurazione generale
obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della
medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti
volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva
contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i
giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente
alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva
ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , che trova
applicazione anche per i casi di assicurazione di cui
all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del
1995 .
2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e'
altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo
comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47."
"Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria puo' essere versata
anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione
della domanda.
2. La contribuzione volontaria non e' ammessa per
contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di
previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle
predette forme di previdenza."
" Art. 7. Modalita' di determinazione della
contribuzione.
1. L'importo del contributo volontario e' pari
all'aliquota di finanziamento, prevista per la
contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica,
applicata all'importo medio della retribuzione imponibile
percepita nell'anno di contribuzione precedente la data
della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere
inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere
inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma
2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie
tenute al versamento di contributi volontari mensili tale
importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente,
l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai
fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a
quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla
prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli
artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 .
5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo
del contributo volontario sono rivalutate annualmente con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla
variazione dell'indice del costo della vita determinato
dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti
volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze
di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione
dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale
importo e' calcolato sulla base della media delle
retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei
versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione
volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato
alla retribuzione media della classe precedentemente
assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata
anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe,
vigente pro-tempore, hanno facolta' di richiedere, entro un
anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione
corrispondente a quella media, percepita in costanza di
rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di
decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria."
"Art. 8. Modalita' di versamento.
1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre
successivo a quello solare cui e' riferita la
contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun
ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in
corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella
riferita a periodi precedenti devono essere versate entro
il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori
e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza
maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a
richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente
precedente la data del pagamento.".
Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L.
24 giugno 1997, n. 196):
"Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del
trattamento straordinario di integrazione salariale, del
trattamento di indennita' di mobilita' e di altro
trattamento speciale di disoccupazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono
svolgere le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori
di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della
sezione circoscrizionale per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1
devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di
attivita' di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di
qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con
priorita' per i residenti nei comuni ove si svolgono le
prestazioni secondo il maggior periodo residuo di
trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di
prestazioni di durata inferiore al predetto periodo
residuo.
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego
ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli
elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita'
e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con
l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la
durata del trattamento e la data di cessazione dello
stesso.
Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende
interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore,
per i quali sia stato emanato il provvedimento di
concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego
semestralmente effettuano un monitoraggio delle attivita'
di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a
promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei
lavoratori."
"Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'.
1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di
cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilita'.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti
previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e
d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente
alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello
retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti
che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto
promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore
settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso
di impegno per un orario superiore, entro il limite del
normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un
importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria
relativa al livello retributivo iniziale, calcolato
detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali
previste per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe
presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori
socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti
previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000,
denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale
assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle
presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in
quanto non diversamente disposto, le disposizioni in
materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono
impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non
piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un
orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente
importo integrativo di cui al comma 2.
4. L'assegno per i lavori socialmente utili e'
cumulabile con i redditi relativi ad attivita' di lavoro
autonomo di carattere occasionale e di collaborazione
continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio
del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per
attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle svolte
per il periodo massimo previsto per il mantenimento
dell'iscrizione nella prima classe delle liste di
collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde
percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto,
condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno
e', altresi', cumulabile con i redditi da lavoro dipendente
a tempo determinato parziale, iniziato successivamente
all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili,
opportunamente documentati. L'assegno e', invece,
incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale
caso, l'ente utilizzatore potra' valutare la possibilita'
di autorizzare un periodo di sospensione delle attivita' di
lavori socialmente utili per il periodo corrispondente,
dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente
competente. Le attivita' di lavoro autonomo o subordinato
non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo
svolgimento delle attivita' di lavori socialmente utili o
incompatibili con le attivita' medesime, secondo la
valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L'assegno per i lavori socialmente utili e'
incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i
trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio
alle attivita' di lavori socialmente utili i titolari di
assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il
trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con
il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni
privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio
obbligatorio di leva.
6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 e' a
carico del soggetto utilizzatore ed e' corrisposto per le
giornate di effettiva presenza.
7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati
a progetti di lavori socialmente utili con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il
trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In
caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime
condizioni dei lavoratori percettori di trattamento
previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene
rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione
annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme
assicurative presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
contro gli infortuni e le malattie professionali connesse
allo svolgimento della attivita' lavorativa, nonche' per la
responsabilita' civile verso terzi.
10. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in
modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo
di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante
i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno.
11. Le assenze per malattia, purche' documentate, non
comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti
utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il
periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il
buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se
giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E'
facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale
recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene
operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo
che compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del
soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del
lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia
professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL
e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle
attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'.
15.
16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori
socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della L. 30
dicembre 1971, n. 1204.
17. L'assegno e' erogato anche per le assenze di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
possono partecipare, con diritto alla corresponsione
dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle
organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni
previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori
socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui
al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio
di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23 luglio 1991, n.
223 , ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque
consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di
utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini
pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia,
con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.".