Art. 27
Collocamento della gente di mare
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del
presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita' di
intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo
con le strutture regionali e con l'ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le
Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attivita' di
intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' le
modalita' di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14
del presente decreto.
Note all'art. 27:
Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
12.