Art. 28
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener
conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute
nei seguenti articoli del presente decreto:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.