Art. 14 Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.