Art. 15 Libro Unico del Lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro e' tenuto, in modalita' telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche e organizzative per l'interoperabilita', la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Note all'art. 15: Per il testo dell'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), si vedano le note all'articolo 22.