Art. 16 Comunicazioni telematiche 1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all'aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 16: Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299.