Art. 16 
 
 
                      Comunicazioni telematiche 
 
  1. Tutte  le  comunicazioni  in  materia  di  rapporti  di  lavoro,
collocamento mirato, tutela delle condizioni  di  lavoro,  incentivi,
politiche attive e formazione professionale, ivi  compreso  il  nulla
osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel  settore
dello spettacolo, si  effettuano  esclusivamente  in  via  telematica
secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici  e  gli
standard tecnici di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  30  ottobre  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono   individuate   le
comunicazioni di cui al comma 1 e si  procede  all'aggiornamento  dei
modelli  esistenti,  al  fine  di  armonizzare  e   semplificare   le
informazioni richieste. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello
Stato. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo del decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale   30   ottobre   2007   (Comunicazioni
          obbligatorie  telematiche  dovute  dai  datori  di   lavoro
          pubblici e privati ai servizi  competenti),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299.