Art. 18 Abrogazione autorizzazione al lavoro estero 1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato; b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede: a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego; c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente; d) il tipo di sistemazione logistica; e) idonee misure in materia di sicurezza.»; c) l'articolo 2-bis e' abrogato. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 e' abrogato.
Note all'art. 18: Si riporta il testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), come modificato dal presente decreto: "Art. 1. Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero. 1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5: a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi; c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) assicurazione contro le malattie; f) assicurazione di maternita'. 2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari: a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le societa' costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari. 4. (Abrogato).". Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, S.O.