Art. 18 
 
 
             Abrogazione autorizzazione al lavoro estero 
 
  1. Al  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato; 
  b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da  impiegare
o da  trasferire  all'estero).  -  1.  Il  contratto  di  lavoro  dei
lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede: 
  a)  un  trattamento  economico  e  normativo  complessivamente  non
inferiore a quello previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro stipulati dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative per la categoria di appartenenza del  lavoratore,  e,
distintamente, l'entita' delle prestazioni  in  denaro  o  in  natura
connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; 
  b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in
Italia  della  quota  di  valuta  trasferibile   delle   retribuzioni
corrisposte  all'estero,  fermo  restando  il  rispetto  delle  norme
valutarie italiane e del Paese d'impiego; 
  c) un'assicurazione  per  ogni  viaggio  di  andata  nel  luogo  di
destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o  di
invalidita' permanente; 
  d) il tipo di sistemazione logistica; 
  e) idonee misure in materia di sicurezza.»; 
    c) l'articolo 2-bis e' abrogato. 
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.
346 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 18: 
              Si riporta il testo del decreto-legge 31  luglio  1987,
          n.  317,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          ottobre 1987, n. 398,  (Norme  in  materia  di  tutela  dei
          lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di
          rivalutazione delle pensioni  erogate  dai  fondi  speciali
          gestiti dall'INPS), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 1. Obbligatorieta'  delle  assicurazioni  sociali
          per i lavoratori italiani operanti all'estero. 
              1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in  Paesi
          extracomunitari con i quali non sono in vigore  accordi  di
          sicurezza sociale, alle dipendenze  dei  datori  di  lavoro
          italiani  e   stranieri   di   cui   al   comma   2,   sono
          obbligatoriamente   iscritti   alle   seguenti   forme   di
          previdenza ed  assistenza  sociale,  con  le  modalita'  in
          vigore nel  territorio  nazionale,  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli da 1 a 5: 
              a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia  ed  i
          superstiti; 
              b) assicurazione contro la tubercolosi; 
              c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 
              d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
          malattie professionali; 
              e) assicurazione contro le malattie; 
              f) assicurazione di maternita'. 
              2. Sono  tenuti  ad  osservare  le  disposizioni  degli
          articoli da 1 a 5, per i lavoratori  italiani  assunti  nel
          territorio nazionale o trasferiti da detto  territorio  per
          l'esecuzione di opere, commesse o attivita'  lavorative  in
          Paesi extracomunitari: 
              a) i datori di lavoro residenti, domiciliati  o  aventi
          la  propria  sede,   anche   secondaria,   nel   territorio
          nazionale; 
              b) le societa' costituite all'estero con partecipazione
          italiana di controllo ai sensi  dell'articolo  2359,  primo
          comma, del codice civile; 
              c) le societa' costituite all'estero,  in  cui  persone
          fisiche e giuridiche di nazionalita'  italiana  partecipano
          direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in
          misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale
          sociale; 
              d) i datori di lavoro stranieri. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          nel caso di assunzione  di  lavoratori  italiani  in  Paesi
          extracomunitari. 
              4. (Abrogato).". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994,  n.  346  (Regolamento  recante  semplificazione  del
          procedimento  di   autorizzazione   all'assunzione   o   al
          trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione  europea  di
          lavoratori italiani), abrogato  dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n.  132,
          S.O.