Art. 19 Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato; c) l'articolo 10 e' abrogato; d) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione». 2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le opportune modificazioni al modello «BCNL» e al modello «scheda anagrafico-professionale».
Note all'art. 19: Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231(Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297), come modificati dal presente decreto: "Art. 7. Anagrafe della gente di mare. 1. I cittadini italiani o comunitari, di eta' non inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione, che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. 2. Possono altresi' essere inseriti nel medesimo elenco di cui al comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. 3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela. 4. (Abrogato). 5. L'elenco anagrafico della gente di mare e' aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi: a) per superamento dei limiti massimi di eta', salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti; b) per morte dell'interessato; c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole; d) per abbandono dell'attivita' marittima o per indisponibilita' all'imbarco prolungata per oltre due anni; e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori, di cui all'articolo 11." "Art. 8. Scheda professionale e classificazione del personale. 1. (Abrogato). 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla sua normativa di attuazione. Fino all'emanazione del predetto decreto le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al presente regolamento.".