Art. 10
Norme di coordinamento
1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i commi terzo, quarto e quinto sono
sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle
commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti
anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a
svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere
dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del
Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con
provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono
individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti in un albo
professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di
rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni
tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del
rapporto d'impiego.
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in
violazione del presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa da euro mille a euro cinquemila.».
2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «comma 5», sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) nel comma 2, le parole: «dell'articolo 47» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 52»;
2) nel comma 3, le parole: «idonea garanzia anche a mezzo di
fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.»;
3) nel comma 6, le parole: «entro novanta giorni dalla
comunicazione o notificazione della sentenza.» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
b) all'articolo 22:
1) nel comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il
termine e' triplicato.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Quando la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte
ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso
decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a
trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.»;
3) il comma 5 e' soppresso;
4) nel comma 6, le parole: «idonea garanzia mediante cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I provvedimenti
cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione,
non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di
irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza
di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la
cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato,
che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La
sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In
caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla
Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata
impugnata con ricorso per cassazione.».
Note all'art. 10:
Il testo vigente dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 63. (Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti)
Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo
quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto
con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria
quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e
affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da
persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a
persone iscritte in albi professionali o nell'elenco
previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del
30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero
ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e),
f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare
la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata ad un
funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una
societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale
rappresentante della predetta societa' di servizi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti
alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo
almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli
ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai
tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale,
direttiva e di concetto degli enti impositori e del
Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia
di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa
in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita'
connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti
in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni
di assistenza e di rappresentanza presso gli enti
impositori e davanti le commissioni tributarie per un
periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto
d'impiego.
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e
assistenza in violazione del presente articolo e' punito
con la sanzione amministrativa da euro mille a euro
cinquemila".
Il testo vigente dell'articolo 19 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente
"Art. 19. (Esecuzione delle sanzioni)
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie,
anche nei casi in cui non e' prevista riscossione
frazionata si applicano le disposizioni dettate
dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo
tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere
l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le
previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle
commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa
provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e'
proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta'
dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo'
derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la
sospensione e deve disporla se viene offerta idonea
garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la
decisione dell'organo amministrativo, la sanzione
pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo
ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva
l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello
secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo
grado la somma corrisposta eccede quella che risulta
dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi
dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.".
Il testo vigente dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 22. (Ipoteca e sequestro conservativo)
1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento
di irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La
commissione decide con sentenza. Nel caso in cui la
notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e'
triplicato.
4. Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente
provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la
camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
giorni assegnando all'istante un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
5. (Soppresso).
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso
l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo'
non adottare ovvero adottare solo parzialmente il
provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del
comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, non viene notificato atto impositivo di
contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente
della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in
giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui
alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.".