Art. 11
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. A
ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e'
preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio
effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per
un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel
primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il
procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere
nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i
quattro anni successivi alla nomina.
1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito
dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento
all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di
presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto
ovvero in quella di precedente provenienza.»;
b) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Con
provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni
controverse individuate con il provvedimento stesso.
1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie assegnano il
ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della
specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i
criteri cronologici e casuali.»;
c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente: «e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;»;
d) all'articolo 8, comma 1:
1) nella lettera h), dopo la parola: «partiti» aggiungere le
seguenti: «o movimenti»;
2) nella lettera i), le parole: «esercitano la consulenza
tributaria,» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente o
attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza
tributaria,»;
e) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «I componenti delle
commissioni tributarie» sono inserite le seguenti: «immessi per la
prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della
legge 12 novembre 2011, n. 183,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni altro caso alla nomina dei componenti di
commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.»;
f) all'articolo 11 e' aggiunto infine il seguente comma:
«5-bis. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia
e delle finanze puo' disporre, su richiesta del Consiglio di
presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione
nell'assunzione delle funzioni.»;
g) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il presidente di
ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri
componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria
della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna
commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla
attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali
aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti
alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia
rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria,
ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di
altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione
tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute
interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di
conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o
delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle
funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2,
arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle
parti;
c) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito
condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore
a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone.
6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico
direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice
tributario, da parte del presidente della commissione o della
sezione, se ripetuta o grave.
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in
trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.»;
h) all'articolo 21:
1) nel comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente
Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del
Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data
stabilita per le elezioni.»;
2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Il
Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera,
l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso
Consiglio di presidenza, ed e' costituito da un presidente di
Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari.
Con la stessa delibera sono nominati, altresi', i tre giudici
supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro
assenza o impedimento.
2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale
elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni
prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di
presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e
da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione
possono essere apposte e depositate anche su piu' schede di
presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in
Commissioni diverse da quella di appartenenza.
2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne' essere,
contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso.
L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la
nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo
soggetto.
2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei
confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di
cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresi', il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con
provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto
numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e
trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati e'
pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo
stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni
tributarie. Detto elenco e' altresi' affisso, a cura dei Presidenti
di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria.
2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi
delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso
ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che
assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal
presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e
da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive
commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le
elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono
i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non
possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che
abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento.
2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni
di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di
tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio
delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale
delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio
hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come
pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4,
si da' atto nel processo verbale.
2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
i) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Votazioni). - 1. Ciascun elettore puo' esprimere il voto
per non piu' di sei candidati. Le schede devono essere
preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale
ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la
sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione
giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto
che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte
le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle
schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle
preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno
inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure
delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto
nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle
relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo
verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio
e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla
proclamazione degli eletti.»;
l) all'articolo 23:
1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nei
quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in
carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca
per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio
e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento
del nuovo Consiglio.»;
m) all'articolo 24, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente: «h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione
permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli
stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello
stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale,
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese
di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;»;
n) all'articolo 29, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30
ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della
giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli
elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare
riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti
deflattivi del contenzioso.».
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta il
regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1,
lettera a), del presente articolo entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 11:
Il testo vigente dell'articolo 2, primo comma, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2. (La composizione delle commissioni tributarie)
1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali
e regionali e' preposto un presidente che presiede anche la
prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a
decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni
ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale
periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita'
svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le
modalita' di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo'
essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta'
pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.
1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e
comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e'
riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento
all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico
di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui
era preposto ovvero in quella di precedente provenienza".
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza
o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non
giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore
anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici
sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali
ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
comma 2.
4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un
vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal
presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con
numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per
costituire il collegio giudicante, il presidente della
commissione designa i componenti di altre sezioni.".
Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 6. (La formazione delle sezioni e dei collegi
giudicanti)
1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate
in relazione a questioni controverse individuate con il
provvedimento stesso.
1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie
assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto,
preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e
applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di
ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed,
all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi
giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal
consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve
tenere udienza almeno una volta alla settimana.
3. Il presidente della commissione tributaria, col
decreto di cui al comma 1, indica una o piu' delle sezioni,
che, nel periodo di sospensione feriale dei termini
processuali, procedono all'esame delle domande di
sospensione cautelare del provvedimento impugnato.".
Il testo vigente dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 7. (Requisiti generali)
1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non
colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati
tributari e non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
di eta';
e) avere idoneita' fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o
quadriennale in materie giuridiche o
economico-aziendalistiche;".
Il testo vigente dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 8. (Incompatibilita')
1. Non possono essere componenti delle commissioni
tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o
nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita'
professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti
di detti enti o come componenti di organi collegiali,
concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f).
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti o movimenti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o
attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 9, primo comma, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
Art. 9. (Procedimenti di nomina dei componenti delle
commissioni tributarie)
1. I componenti delle commissioni tributarie immessi
per la prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4,
comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione
del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di
collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni
altro caso alla nomina dei componenti dicommissione
tributaria si provvede con decreto dell'Economia e delle
finanze.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 11. (Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento)
(Omissis).
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica
il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a
coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali
5-bis Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta
del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni".
Il testo vigente dell'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 21. (Elezione del consiglio di presidenza)
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo
scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con
provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data
stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno
festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina,
con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si
insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed e'
costituito da un presidente di Commissione tributaria, che
lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa
delibera sono nominati, altresi', i tre giudici supplenti,
che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro
assenza o impedimento.
2-bis. Le candidature devono essere presentate
all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico
raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle
elezioni mediante compilazione della apposita scheda di
presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno
di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme
di presentazione possono essere apposte e depositate anche
su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono
firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di
appartenenza.
2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne'
essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se
stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente
comma determina la nullita' di ogni firma di presentazione
proposta dal medesimo soggetto.
2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale
accerta che nei confronti del candidato non sussistono le
cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20. Lo stesso
Ufficio verifica, altresi', il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato,
le candidature non presentate dal prescritto numero di
presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e
trasmette immediatamente le candidature ammesse al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
L'elenco dei candidati e' pubblicato sul sito istituzionale
del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica
a tutti i componenti delle Commissioni tributarie. Detto
elenco e' altresi' affisso, a cura dei Presidenti di
commissione, presso ciascuna Commissione tributaria.
2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono
presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e
regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito
l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento
delle operazioni di voto, composto dal presidente della
commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due
giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive
commissioni almeno venti giorni prima della data fissata
per le elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i
quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro
assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici
elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi dell'ammonimento.
2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle
operazioni di voto che si svolgono presso di esse e
provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali,
previa apertura delle urne e conteggio delle schede,
determinando il totale dei voti validi e il totale delle
preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di
scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di
voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, si da' atto nel processo
verbale.
2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza
sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
articolo.".
Il testo vigente dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 23. (Proclamazione degli eletti. Reclami)
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro
che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno
riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e'
eletto il piu' anziano di eta'. I nominativi degli eletti
sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle
operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di
presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso
entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione
dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella
sua prima adunanza.
3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica, di cui
all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca
per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova
composizione.
3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del
quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni
fino all'insediamento del nuovo Consiglio".
Il testo vigente dell'articolo 24, comma 1, lettera h,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 24. (Attribuzioni)
1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento
riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e) predispone elementi per la redazione della relazione
del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2,
anche in ordine alla produttivita' comparata delle
commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione
delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione
dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise
in sezioni;
h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari attraverso l'organizzazione di corsi di
formazione permanente, in sede centrale e decentrata
nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce
di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base
di un programma di formazione annuale, comunicato al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di
ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque
riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni
tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero
delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13,
comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione
di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita
dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento
dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie
e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale
giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi
componenti.".
Il testo vigente dell'articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 29. (Alta sorveglianza)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita
l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui
giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al
consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni
informazioni circa il funzionamento della giustizia
tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al
riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al
consiglio di presidenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al
Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno
precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal
Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla
durata dei processi e all'efficacia degli istituti
deflattivi del contenzioso.".