Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) nel comma 1, le parole: «nonche' le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio», sono sostituite
dalle seguenti: «le sovrimposte e le addizionali, le relative
sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio»;
2) nel comma 2, le parole: «relative alla debenza del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le
controversie» sono soppresse;
b) il comma 1 dell'articolo 4, e' sostituito dal seguente: «1. Le
commissioni tributarie provinciali sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli
agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che
hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta
nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con
il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al
quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;
c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Le parti). - 1. Sono parti nel processo dinanzi alle
commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti
impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso
l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle
entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale,
individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio
al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;
d) all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'ufficio
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche'
dell'agente della riscossione, nei cui confronti e' proposto il
ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente
le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il
contenzioso in materia di contributo unificato.»;
2) il comma 3-bis e' soppresso.
e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti
impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore
abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti
possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della
lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e
delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il
valore e' costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi
albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente
alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo
30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i
dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1),
limitatamente alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in
possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da
adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g)
ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero
della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di
tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego,
sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi
contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo
periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei
relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche
abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti
nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od
anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la
sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se
ne da' atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite
dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e
6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le
limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi
commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i
relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o
della sezione o dal collegio.»;
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese
di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla
commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o
qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere
espressamente motivate.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi
primo e terzo, del codice di procedura civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo
unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e
gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta
sul valore aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la
commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia
sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che
definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella
sentenza di merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica
sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole
categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i
dottori commercialisti e gli esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le
disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli
avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo
complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione
a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della
sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese
di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a
titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta
conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato
motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il
riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della
proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese
si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»;
g) all'articolo 16:
1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: «all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale», sono sostituite dalle
seguenti: «agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) nel comma 4, le parole: «L'Ufficio del Ministero delle
finanze e l'ente locale», sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti
impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,»;
h) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica). -
1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della
posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82
del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei
procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai
pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al
quale vuol ricevere le comunicazioni.
2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
segreteria della Commissione tributaria.
3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente
Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di
attuazione.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla
comunicazione del domicilio eletto.»;
i) all'articolo 17 il comma 3-bis e' abrogato;
l) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le controversie
di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche
gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione
con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui
al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile
non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, primo periodo.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di
novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere
conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la
Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore
rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del
reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture
diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la propria
struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o
l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria
proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio
di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento
rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di
riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il
termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra
le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il
versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie
aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si
perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al
contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si
applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del
termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti
dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.»;
m) all'articolo 18:
1) nel comma 2, lettera c) le parole: «del Ministero delle
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di
riscossione» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso deve
essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale
appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che
il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore.»;
n) al comma 1, dell'articolo 23, le parole: «L'Ufficio del
Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del
servizio di riscossione», sono sostituite dalle seguenti: «L'ente
impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti
all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446»;
o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo
in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria
deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la
decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su richiesta
conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura
amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le
doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia
iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.»;
p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo, le parole: «,che
costituisce titolo esecutivo» sono soppresse;
q) all'articolo 46:
1) nel comma 2, le parole: «, salvo quanto diversamente
disposto da singole norme di legge», sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese
del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate.»;
r) all'articolo 47:
1) nel comma 3, le parole: «con lo stesso decreto, puo'
motivatamente disporre», sono sostituite dalle seguenti: «puo'
disporre con decreto motivato»;
2) nel comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato
alle parti in udienza.»;
3) nel comma 5, il periodo da: «di idonea garanzia» a «indicati
nel provvedimento.» e' sostituito dal seguente: «della garanzia di
cui all'articolo 69, comma 2.»;
4) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Durante il
periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso
previsto per la sospensione amministrativa.»;
s) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in pendenza del
giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano
istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la
definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le
condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di
cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e'
parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione
parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore
trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto
il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme
dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo
costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente
impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.»;
t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza
per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di
ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando
eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento
dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo
verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le
modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento
delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio
per cessazione della materia del contendere.
Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). - 1. Le
sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per
cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento
della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella
misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in
caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui
all'articolo 48-bis.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle
rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con
adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.»;
u) all'articolo 49, comma 1, le parole: «escluso l'articolo 337»
sono soppresse;
v) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria in appello). - 1. La sentenza della commissione
provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale
competente a norma dell'articolo 4, comma 2.
2. L'appellante puo' chiedere alla commissione regionale di
sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza
impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo'
comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da
questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato
il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della
garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.»;
z) all'articolo 62:
1) nel primo comma, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle
seguenti: «primo comma»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria
provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma
dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura
civile.»;
aa) dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
«Art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della
sentenza impugnata per cassazione). - 1. La parte che ha proposto
ricorso per cassazione puo' chiedere alla commissione che ha
pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte
l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione
dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con
decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino
alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede
con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al
comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il
ricorso per cassazione contro la sentenza.»;
bb) all'articolo 63, comma 1, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
cc) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle
commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.»;
dd) all'articolo 65 dopo il comma 3 e' aggiunto in fine il
seguente: «3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto
compatibili.»;
ee) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria). - 1. Le sentenze emesse
dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto
dal presente capo.»;
ff) all'articolo 68:
1) nel comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo
grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con
rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata
riassunzione.» e nell'ultimo periodo del medesimo comma, le parole:
«a), b) e c)» sono soppresse;
2) nel comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo'
richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione
tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi
successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
gg) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del
contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in
favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti
relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2,
sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme
dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite,
puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle
condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea
garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto
previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche' il
termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia
del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite
protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a
carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve
essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero
dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente
puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla
commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente
nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
hh) l'articolo 69-bis e' abrogato;
ii) all'articolo 70:
1) nel comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dalle norme
del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della
sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la», sono
sostituite dalla seguente «La»;
2) nel comma 2, le parole: «dall'ufficio del Ministero delle
finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della», sono
sostituite dalle seguenti: «a carico dell'ente impositore,
dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
degli obblighi derivanti dalla»;
3) nel comma 4, le parole: «all'ufficio del Ministero delle
finanze o all'ente locale obbligato», sono sostituite dalle seguenti:
«ai soggetti di cui al comma 2 obbligati»;
4) nei commi 5 e 7, le parole: «del Ministero delle finanze o
l'ente locale», sono soppresse; inoltre, sempre nel comma 7, al
secondo periodo, le parole: «della legge 8 luglio 1980, n. 319, e
successive modificazioni e integrazioni.», sono sostituite dalle
seguenti: «del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.»;
5) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per il
pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per
il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla
Commissione in composizione monocratica.».
Note all'art. 9:
Il testo vigente dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria)
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie comunque denominati, compresi quelli regionali,
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le
relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro
accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria
le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione,
il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo
fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
particella, nonche' le controversie concernenti la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale
sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale
ogni questione da cui dipende la decisione delle
controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di falso e
sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla
capacita' di stare in giudizio.".
Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 4. (Competenza per territorio)
1. Le commissioni tributarie provinciali sono
competenti per le controversie proposte nei confronti degli
enti impositori, degli agenti della riscossione e dei
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno
sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e'
proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio
nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la
commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione
ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul
rapporto controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti
per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni
tributarie provinciali, che hanno sede nella loro
circoscrizione.".
Il testo vigente dell'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 11. (Capacita' di stare in giudizio)
"1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3
possono stare in giudizio anche mediante procuratore
generale o speciale. La procura speciale, se conferita al
coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli
fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo'
risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della
riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta
in giudizio direttamente o mediante la struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio
direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo
unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il
ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente
dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.
3-bis. (Soppresso).".
Il testo vigente dell'articolo 15 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 15. (Spese del giudizio)
1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le
spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese di giudizio possono essere compensate in
tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in
caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed
eccezionali ragioni che devono essere espressamente
motivate.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al
contributo unificato, gli onorari e i diritti del
difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre
il contributo previdenziale e l'imposta sul valore
aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze
cautelari la commissione provvede sulle spese della
relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia
anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio,
salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di
merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza
tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti
per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli
elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i
parametri previsti per i dottori commercialisti e gli
esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore
dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti
da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la
liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a
ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo
17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono
maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle
maggiori spese del procedimento.
2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una
proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza
giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le
spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese
risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si
intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione".
Il testo vigente dell'articolo 16 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni)
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della
segreteria della commissione tributaria consegnato alle
parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
a mezzo del servizio postale in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti
impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte
mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno
dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
1.bis. (Abrogato).
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo quanto disposto
dall' art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all' ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e
i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono
alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di
messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.".
Il testo vigente dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 17. (Luogo delle comunicazioni e notificazioni)
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte,
salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o,
in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla
parte all' atto della sua costituzione in giudizio. Le
variazioni del domicilio o della residenza o della sede
hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui
sia stata notificata alla segreteria della commissione e
alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e
l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i
successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la
dichiarazione della residenza o della sede nel territorio
dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la
notificazione o la comunicazione degli atti non e'
possibile, questi sono comunicati o notificati presso la
segreteria della commissione (48).
3-bis. (Abrogato).".
Il testo vigente dell'articolo 18 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 18. (Il ricorso)
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla
commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui e' diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante,
della relativa residenza o sede legale o del domicilio
eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche'
del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica
certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e'
proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e
contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale
appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7,
salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore.";
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e'
assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e
all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e'
sottoscritta a norma del comma precedente".
Il testo vigente dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 23. (Costituzione in giudizio della parte
resistente)
1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui
confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in
giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso
e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del
servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente e' fatta
mediante deposito presso la segreteria della commissione
adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni
in tante copie quante sono le parti in giudizio e i
documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le
sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal
ricorrente e indica le prove di cui intende valersi,
proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del
caso, per la chiamata di terzi in causa".
Il testo vigente dell'articolo 39 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 39. (Sospensione del processo)
1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela
di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una
questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo
che si tratti della capacita' di stare in giudizio
1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione
del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra
commissione tributaria deve risolvere una controversia
dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su
richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia
iniziata una procedura amichevole ai sensi delle
Convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui
sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.".
Il testo vigente dell'articolo 44, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 44. (Estinzione del processo per rinuncia al
ricorso)
(Omissis).
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese
alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La
liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla
commissione con ordinanza non impugnabile.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 46 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 46. (Estinzione del giudizio per cessazione della
materia del contendere)
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei
casi di definizione delle pendenze tributarie previsti
dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della
materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e'
dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della
commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile
a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano
a carico della parte che le ha anticipate.".
Il testo vigente dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 47. (Sospensione dell' atto impugnato)
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo'
derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere
alla commissione provinciale competente la sospensione
dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata
proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle
altre parti e depositato in segreteria sempre che siano
osservate le disposizioni di cui all' art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio
utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti
almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato
la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla
pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non
impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere
immediatamente comunicato alle parti in udienza.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione della garanzia di cui
all'articolo 69, comma 2.
5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della
stessa.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata non
oltre novanta giorni dalla pronuncia .
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di
pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la
commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o
modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1,
2 e 4.
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si
applicano gli interessi al tasso previsto per la
sospensione amministrativa.".
Il testo vigente dell'articolo 49 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 49. (Disposizioni generali applicabili)
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni
tributarie si applicano le disposizioni del titolo III,
capo I, del libro II del c.p.c., e fatto salvo quanto
disposto nel presente decreto.".
Il testo vigente dell'articolo 62 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 62. (Norme applicabili)
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria
regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i
motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell' art. 360, primo
comma , del c.p.c..
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo
procedimento si applicano le norme dettate dal c.p.c. in
quanto compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della
commissione tributaria provinciale puo' essere impugnata
con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, primo
comma, n. 3, del codice di procedura civile".
Il testo vigente dell'articolo 63, primo comma, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 63. (Giudizio di rinvio)
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla
commissione tributaria provinciale o regionale la
riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le
parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza nelle forme
rispettivamente previste per i giudizi di primo e di
secondo grado in quanto applicabili.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 64, primo comma, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 64. (Sentenze revocabili e motivi di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in
unico grado dalle commissioni tributarie possono essere
impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di
procedura civile.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 65 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 65. (Proposizione della impugnazione)
1. Competente per la revocazione e' la stessa
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza
impugnata.
2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere
gli elementi previsti dall' art. 53, comma 1, e la
specifica indicazione del motivo di revocazione e della
prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395
del c.p.c. nonche' del giorno della scoperta o della
falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova
della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del
giudice deve essere data mediante la sua produzione in
copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato
a norma dell'art. 53, comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto
compatibili".
Il testo vigente dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 68. (Pagamento del tributo in pendenza del
processo)
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole
leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione
frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle
commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti
dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione
tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i
due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza
della commissione tributaria regionale.
c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del
giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di
Cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero
importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli
importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto
gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria
provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi
successivi, alla commissione tributaria regionale.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo
con ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle
risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta
disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni
dell'Unione europea in materia. ".
Il testo vigente dell'articolo 70 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 70. (Giudizio di ottemperanza)
1. La parte che vi ha interesse, puo' richiedere
l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della
commissione tributaria passata in giudicato mediante
ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria
della commissione tributaria provinciale, qualora la
sentenza passata in giudicato sia stata da essa
pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della
commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del
termine entro il quale e' prescritto dalla legge
l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente
della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in
mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro
messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a
quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della
commissione deve contenere la sommaria esposizione dei
fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa
indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza
passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che
deve essere prodotta in copia unitamente all' originale o
copia autentica dell' atto di messa in mora notificato a
norma del comma precedente, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a
cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui
al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio
puo' trasmettere le proprie osservazioni alla commissione
tributaria, allegando la documentazione dell' eventuale
adempimento.
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto
il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso
alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente
della sezione fissa il giorno per la trattazione del
ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal
deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle
parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della
segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed
acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza
i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo
dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative
per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi
risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e
tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo
ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o
nominare un commissario al quale fissa un termine congruo
per i necessari provvedimenti attuativi e determina il
compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo
VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al
comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti
dal componente delegato o dal commissario nominato,
dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso
soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme
sul procedimento.
10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a
ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di
giudizio, il ricorso e' deciso dalla Commissione in
composizione monocratica.".