Art. 15 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      18 dicembre 1997, n. 471 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive).  -  1.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa dal  centoventi  al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte  dovute,  con
un minimo di euro 250. Se non sono  dovute  imposte,  si  applica  la
sanzione da euro 250 a euro 1.000.  Se  la  dichiarazione  omessa  e'
presentata dal contribuente entro il termine di  presentazione  della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo  e,  comunque,
prima  dell'inizio   di   qualunque   attivita'   amministrativa   di
accertamento di cui abbia avuto formale  conoscenza,  si  applica  la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro  200.  Se
non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro  150  a  euro
500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute  imposte  possono
essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti  obbligati
alla tenuta di scritture contabili. 
  2. Se nella  dichiarazione  e'  indicato,  ai  fini  delle  singole
imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore
a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta
o un credito superiore a quello spettante,  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal novanta al centoottanta per  cento  della  maggior
imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.  La  stessa
sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte  indebite
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
  3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della  meta'
quando  la  violazione   e'   realizzata   mediante   l'utilizzo   di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante  artifici
o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
  4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma  2
e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito
accertati  sono  complessivamente  inferiori   al   tre   per   cento
dell'imposta e del credito  dichiarati  e  comunque  complessivamente
inferiori a euro 30.000. La medesima  riduzione  si  applica  quando,
fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi  di
reddito, purche' il componente  positivo  abbia  gia'  concorso  alla
determinazione  del  reddito  nell'annualita'   in   cui   interviene
l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi  e'  alcun
danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 
  5. Per maggiore imposta si intende la  differenza  tra  l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e  quello  liquidabile
in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli  36-bis  e  36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600. 
  6.  In  caso  di  rettifica  del  valore  normale  dei  prezzi   di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al  comma  2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica
o  di  altra  attivita'   istruttoria,   il   contribuente   consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente  deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la  sanzione  di  cui  al
comma 2. 
  7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il  canone
derivante dalla  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  non  e'
indicato o e' indicato in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si
applicano  in  misura  raddoppiata,  rispettivamente,   le   sanzioni
amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 
  8. Se le violazioni previste nei commi 1  e  2  riguardano  redditi
prodotti all'estero, le sanzioni  sono  aumentate  di  un  terzo  con
riferimento alle imposte o alle  maggiori  imposte  relative  a  tali
redditi.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1)  nel  comma  1,  le  parole:  "lire  cinquecentomila"   sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Se  la  dichiarazione  omessa  e'  presentata  dal
sostituto entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  periodo  d'imposta  successivo   e,   comunque,   prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di
cui  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si   applica   la   sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi  per  cento  dell'ammontare
delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200."; 
      2) nel comma  2,  le  parole:  "dal  cento  al  duecento"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal novanta al centoottanta" e le parole:
"lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 
      3) dopo il comma  2,  sono  inseriti  i  seguenti:  "2-bis.  La
sanzione di cui al  comma  2  e'  aumentata  della  meta'  quando  la
violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa,
mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
    2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione  di  cui
al comma 2 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare  delle  ritenute
non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei  compensi,
interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore  al  tre
per cento  delle  ritenute  riferibili  all'ammontare  dei  compensi,
interessi ed altre somme  dichiarati  e  comunque  inferiore  a  euro
30.000."; 
      4) nel comma 3, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro
2.000"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Se  la
dichiarazione  omessa  e'  stata  presentata  entro  il  termine   di
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, si applica la sanzione da  euro  150  a  euro  500  e  la
sanzione del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento."; 
      5) nel comma 4, le parole: "di lire centomila" sono  sostituite
dalle seguenti: "di euro 50"; 
      6) dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  "4-bis.  Per
ritenute non versate si intende la differenza tra  l'ammontare  delle
maggiori  ritenute  accertate  e  quelle  liquidabili  in  base  alle
dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
    4-ter. In caso di rettifica del  valore  normale  dei  prezzi  di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi  la  non  corretta
applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle  royalties
e degli interessi attivi che eccede il valore  normale  previste  per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica  qualora,  nel  corso
dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita'  istruttoria,
il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la
documentazione  indicata  in  apposito  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento  praticati.
Il  contribuente  che  detiene   la   documentazione   prevista   dal
provvedimento di  cui  al  periodo  precedente  deve  darne  apposita
comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita'  e
i termini ivi indicati; in assenza di detta  comunicazione  si  rende
applicabile la sanzione di cui al comma 2."; 
    c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250  a
euro 2.000"; 
    d) l'articolo 4 e' abrogato; 
    e) all'articolo 5: 
      1)  nel   comma   1,   ultimo   periodo,   le   parole:   "lire
cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti:  "euro  250"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la  dichiarazione  omessa
e' presentata entro il termine di presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  periodo  d'imposta  successivo   e,   comunque,   prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di
cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o  per  le
operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con
un minimo di euro 200."; 
      2)  nel  comma  3,  primo  periodo,   le   parole:   "da   lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000", nel secondo periodo le  parole:
"periodica o quella" sono soppresse e  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione omessa e' presentata entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa  al  periodo
d'imposta successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
attivita' amministrativa di accertamento di cui il  soggetto  passivo
abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa
da euro 150 a euro 1.000."; 
      3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Se  dalla
dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta
ovvero un'eccedenza detraibile  o  rimborsabile  superiore  a  quella
spettante, si applica  la  sanzione  amministrativa  dal  novanta  al
centoottanta  per  cento  della  maggior  imposta  dovuta   o   della
differenza di credito utilizzato. 
      4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata  della  meta'
quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di  fatture  o
altra documentazione falsa o  per  operazioni  inesistenti,  mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
      4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui
al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore  imposta  ovvero
la  minore  eccedenza  detraibile   o   rimborsabile   accertata   e'
complessivamente   inferiore   al   tre   per   cento   dell'imposta,
dell'eccedenza detraibile  o  rimborsabile  dichiarata  e,  comunque,
complessivamente inferiore a euro 30.000. 
      4-quater. Per imposta  dovuta  si  intende  la  differenza  tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento  e  quello
liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
      5. Chi chiede  a  rimborso  l'eccedenza  detraibile  risultante
dalla  dichiarazione   in   assenza   dei   presupposti   individuati
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione  amministrativa  pari
al trenta per cento del credito rimborsato."; 
    5) nel comma 6: 
      a) nel primo periodo, le  parole:  "nel  primo  e  terzo  comma
dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli  35
e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a  lire  quattro  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 
      b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono
inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4"; 
    f) all'articolo 6: 
      1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il  cento  e  il
duecento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fra  il  novanta  e  il
centoottanta" e, dopo il secondo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
"La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro  2.000  quando
la  violazione  non  ha  inciso  sulla  corretta   liquidazione   del
tributo."; 
      2) nel comma 2, primo periodo, le  parole:"Chi  viola  obblighi
inerenti alla documentazione e alla registrazione di  operazioni  non
imponibili, esenti o non  soggette  ad  IVA"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti  alla
documentazione e alla registrazione  di  operazioni  non  imponibili,
esenti, non  soggette  a  imposta  sul  valore  aggiunto  o  soggette
all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi  settimo
e ottavo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le  parole:  "da  lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 
      3) nel comma 3, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000"; 
      4) nel comma 4, le parole: "commi  1,  2,  3  primo  e  secondo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1,  primo  e  secondo
periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le  parole:
"a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500"; 
      5)  nel  comma  6,  le  parole:  "uguale  all'ammontare"   sono
sostituite   dalle   seguenti:   "pari   al   novanta    per    cento
dell'ammontare"; 
      6)  nel  comma  8,  le  parole:  "lire  cinquecentomila"   sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 
      7) il comma 9-bis e' sostituito dai seguenti: "9-bis. E' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il
cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese,  arti  o
professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti  connessi
all'inversione contabile di  cui  agli  articoli  17,  34,  comma  6,
secondo periodo, e 74,  settimo  e  ottavo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli  articoli
46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi  degli
articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa e' elevata  a  una
misura compresa tra il cinque e il dieci per  cento  dell'imponibile,
con un  minimo  di  1.000  euro.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni previste dall'articolo  5,  comma  4,  e  dal  comma  6  con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto  essere  detratta  dal
cessionario o dal committente. Le  disposizioni  di  cui  ai  periodi
precedenti si applicano anche nel caso in cui, non  avendo  adempiuto
il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione  entro  quattro
mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una
fattura  irregolare,  il  cessionario  o  committente   non   informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro  il  trentesimo  giorno
successivo, provvedendo entro  lo  stesso  periodo  all'emissione  di
fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972,  o  alla  sua  regolarizzazione,  e
all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 
      9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,  qualora,  in
presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione  dell'inversione
contabile  l'imposta  relativa  a  una  cessione  di  beni  o  a  una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel  primo
periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario  o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o
il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta,
ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250  euro  e
10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'  solidalmente  tenuto  il
cedente o prestatore. Le disposizioni di cui  ai  periodi  precedenti
non si applicano e il cessionario o il committente e' punito  con  la
sanzione di cui al comma 1  quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
modo ordinario anziche'  mediante  l'inversione  contabile  e'  stata
determinata da un intento di  evasione  o  di  frode  del  quale  sia
provato che il cessionario o committente era consapevole. 
      9-bis.2.  In  deroga  al  comma  1,  qualora,  in  assenza  dei
requisiti prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione  contabile
l'imposta relativa a una cessione di beni  o  a  una  prestazione  di
servizi di cui alle disposizioni menzionate  nel  primo  periodo  del
comma  9-bis,  sia  stata  erroneamente  assolta  dal  cessionario  o
committente, fermo restando il diritto del cessionario o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o  il
prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e'  punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e  10.000  euro.
Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il  cessionario  o
committente. Le disposizioni di cui  ai  periodi  precedenti  non  si
applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di  cui
al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta  mediante  l'inversione
contabile anziche' nel modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un
intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole. 
      9-bis.3. Se il cessionario o committente  applica  l'inversione
contabile per  operazioni  esenti,  non  imponibili  o  comunque  non
soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia
il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni  dell'imposta
che  la  detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,   fermo
restando il diritto del  medesimo  soggetto  a  recuperare  l'imposta
eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo  26,  terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e dell'articolo 21, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni
inesistenti,  ma  trova  in  tal  caso   applicazione   la   sanzione
amministrativa  compresa  tra  il  cinque  e  il  dieci   per   cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro."; 
    8)  nel  comma  9-ter  la  parola:  "pari"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dal 10"; 
    g) all'articolo 7, comma 4-bis, le parole: "prevista nel comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "amministrativa da euro  250  a  euro
2.000"; 
    h) all'articolo 8: 
      1) nel comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  "ai  fini  delle
imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  redditi,
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive",  le   parole:
"compresa quella periodica" sono soppresse, le parole  "dal  Ministro
delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate"  e  le   parole   "da   lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 
      2) nel comma 2, le parole: "l'allegazione alla  dichiarazione,"
sono soppresse; 
      3) nel comma 3,  le  parole:  "lire  un  milione  a  lire  otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 4.000" e le
parole: "7 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 600" sono sostituite dalle  seguenti:  "4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; 
      4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e'  inserito  il  seguente:  "3-quinquies.
Quando  l'omissione  o  l'incompletezza  riguarda   le   segnalazioni
previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e  132,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre  1994,
n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000."; 
    i) all'articolo 9: 
      1) nel comma 1, le parole: "lire due milioni  a  lire  quindici
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 8.000."; 
      2) nel comma 3, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 50.000"; 
      3) nel comma 4, le parole:  "e  33"  sono  soppresse,  dopo  le
parole: "n. 633" sono inserite le seguenti:  "e  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,", le parole  da:
"ovvero dei regimi" fino a: "legge 23 dicembre  1996,  n.  662"  sono
soppresse e le parole: "lire cinquantamila  a  lire  cinque  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500"; 
      4)  il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.   Se   la
dichiarazione delle societa' e degli enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice civile o di leggi speciali non e'  sottoscritta  dai  soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
si applica la sanzione amministrativa fino al trenta  per  cento  del
compenso  contrattuale  relativo  all'attivita'  di  redazione  della
relazione  di  revisione  e,  comunque,  non  superiore   all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo  di
euro 250."; 
    l) all'articolo 10: 
      1) nel comma  1,  le  parole:  "lire  quattro  milioni  a  lire
quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000 a  euro
21.000" e le parole: "il ritardo non eccede i quindici  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti:  "la  trasmissione  avviene  nei  quindici
giorni successivi"; 
      2) nel comma 3, le parole: "Fino a prova  contraria,  si"  sono
sostituite dalla seguente: "Si"; 
      3) nel comma 4, le parole: "nella cui circoscrizione  si  trova
il" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione al"; 
    m) all'articolo 11: 
      1) nel comma 1, le  parole:  "da  lire  cinquecentomila a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000"; 
      2) nel comma 2, le parole: "gravemente punita" sono  sostituite
dalla seguente: "grave"; 
      3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000"; 
      4) nel comma 5, le  parole:  "lire  due  milioni  a  lire  otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000"; 
      5) nel comma 7, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000"; 
      6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando  la
garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  presentata  dalle  societa'
controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui  all'articolo
73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a
novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000  a
euro 4.000. 
      7-ter.  Nei  casi  in  cui   il   contribuente   non   presenti
l'interpello previsto dall'articolo  11,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente,
si applica la sanzione prevista dall'articolo 8,  comma  3-quinquies.
La sanzione e' raddoppiata nelle  ipotesi  in  cui  l'amministrazione
finanziaria disconosca  la  disapplicazione  delle  norme  aventi  ad
oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta  o  altre  posizioni
soggettive del soggetto passivo."; 
    n) all'articolo 12, comma 1, nel primo periodo le  parole:  "lire
cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni  di  lire"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000",  "euro
40.000" ed "euro 80.000" e  nel  secondo  periodo  le  parole:  "lire
duecento  milioni"   e   "centosessanta   milioni   di   lire"   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti:  "euro  100.000"  e  "euro
80.000"; 
    o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  13  (Ritardati  od  omessi  versamenti  diretti  e   altre
violazioni in materia di compensazione). -  1.  Chi  non  esegue,  in
tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in  acconto,
i versamenti  periodici,  il  versamento  di  conguaglio  o  a  saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi  casi
l'ammontare dei versamenti periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta  per
cento di ogni importo non versato,  anche  quando,  in  seguito  alla
correzione di errori materiali o  di  calcolo  rilevati  in  sede  di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o
una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati  con  un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui  al  primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  per  i  versamenti
effettuati con  un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni,  la
sanzione di cui al secondo periodo  e'  ulteriormente  ridotta  a  un
importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
    2. La sanzione  di  cui  al  comma  1  si  applica  nei  casi  di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli  36-bis  e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la  sanzione
prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni  ipotesi  di  mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 
    4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta
esistenti in misura superiore a  quella  spettante  o  in  violazione
delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si  applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari  al
trenta per cento del credito utilizzato. 
    5. Nel caso di utilizzo in compensazione di  crediti  inesistenti
per il pagamento delle somme dovute  e'  applicata  la  sanzione  dal
cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.  Per  le
sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso  si  applica  la
definizione agevolata prevista dagli articoli  16,  comma  3,  e  17,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende
inesistente il credito in relazione al quale manca,  in  tutto  o  in
parte, il presupposto  costitutivo  e  la  cui  inesistenza  non  sia
riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  e  all'articolo  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    6. Fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  comma  7-bis,
sull'ammontare  delle   eccedenze   di   credito   risultanti   dalla
dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero  delle
societa' controllate, compensate in tutto o in parte  con  somme  che
avrebbero dovuto essere versate dalle altre  societa'  controllate  o
dall'ente o societa'  controllante,  di  cui  all'articolo 73,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando  la  garanzia
di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e'  presentata  oltre
il  termine  di  novanta  giorni  dalla  scadenza  del   termine   di
presentazione della dichiarazione annuale. 
    7. Le sanzioni previste nel presente articolo  non  si  applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio  o
concessionario diverso da quello competente."; 
    p)  all'articolo  14,  comma  1,  le  parole  da:  ",  salva"  a:
"versamento" sono soppresse; 
    q) all'articolo 15: 
      1) nel comma  1,  le  parole:  "lire  duecentomila  a  lire  un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500"; 
      2) dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Per
l'omessa presentazione del modello di versamento  contenente  i  dati
relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di  euro
100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.". 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a norma dell'art.  3,  comma  133,
          lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          S.O. 
              - Il testo degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo  n.  471  del  1997,
          come modificati dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2 (Violazioni  relative  alla  dichiarazione  dei
          sostituti d'imposta). - 1. Nel caso di omessa presentazione
          della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica  la
          sanzione amministrativa dal centoventi al  duecentoquaranta
          per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un
          minimo  di  euro  250.  Se  la  dichiarazione   omessa   e'
          presentata dal sostituto entro il termine di  presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
          attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto
          formale conoscenza, si applica la  sanzione  amministrativa
          dal sessanta al centoventi per cento  dell'ammontare  delle
          ritenute non versate, con un minimo di euro 200. 
              2. Se l'ammontare  dei  compensi,  interessi  ed  altre
          somme  dichiarati  e'  inferiore  a  quello  accertato,  si
          applica  la  sanzione   amministrativa   dal   novanta   al
          centoottanta per  cento  dell'importo  delle  ritenute  non
          versate riferibili alla differenza, con un minimo  di  euro
          250. 
              2-bis. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata della
          meta'  quando  la   violazione   e'   realizzata   mediante
          l'utilizzo di documentazione  falsa,  mediante  artifici  o
          raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
              2-ter. Fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  2-bis,  la
          sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di  un  terzo  quando
          l'ammontare delle  ritenute  non  versate  riferibili  alla
          differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
          somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per  cento
          delle  ritenute  riferibili  all'ammontare  dei   compensi,
          interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore  a
          euro 30.000. 
              3. Se le ritenute relative ai  compensi,  interessi  ed
          altre somme, benche' non  dichiarate,  sono  state  versate
          interamente, si applica la sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000.  Se  la  dichiarazione  omessa  e'  stata
          presentata  entro  il  termine   di   presentazione   della
          dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,  si
          applica la sanzione da euro 150 a euro 500  e  la  sanzione
          del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento. 
              4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2  e
          3 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni
          percepiente non indicato nella dichiarazione  presentata  o
          che avrebbe dovuto essere presentata. 
              4-bis.  Per  ritenute  non  versate   si   intende   la
          differenza  tra   l'ammontare   delle   maggiori   ritenute
          accertate e quelle liquidabili in base  alle  dichiarazioni
          ai sensi degli articoli 36-bis e  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              4-ter. In caso di  rettifica  del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'art. 110, comma 7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  da
          cui derivi la  non  corretta  applicazione  delle  aliquote
          convenzionali sul valore delle royalties e degli  interessi
          attivi  che  eccede  il   valore   normale   previste   per
          l'esercizio della  ritenuta  di  cui  all'art.  25,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma  2  non
          si applica qualora, nel  corso  dell'accesso,  ispezione  o
          verifica o di altra attivita' istruttoria, il  contribuente
          consegni all'Amministrazione finanziaria la  documentazione
          indicata   in   apposito   provvedimento   del    Direttore
          dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro
          della  conformita'  al  valore  normale   dei   prezzi   di
          trasferimento praticati. Il  contribuente  che  detiene  la
          documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
          precedente    deve     darne     apposita     comunicazione
          all'Amministrazione finanziaria secondo le  modalita'  e  i
          termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione  si
          rende applicabile la sanzione di cui al comma 2." 
              "Art. 3 (Omessa denuncia delle variazioni  dei  redditi
          fondiari). - 1. In caso di  omessa  denuncia,  nel  termine
          previsto per legge, delle  situazioni  che  danno  luogo  a
          variazioni in aumento del reddito dominicale e del  reddito
          agrario dei terreni, si applica la sanzione  amministrativa
          da euro 250 a euro 2.000." 
              "Art. 4 (Abrogato). 
              "Art.  5  (Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione  della
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          74-septies del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   la   sanzione   e'   commisurata
          all'ammontare  dell'imposta  dovuta  nel  territorio  dello
          Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di  dichiarazione.
          La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro  250.
          Se la dichiarazione omessa e' presentata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo
          d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di
          qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di  cui
          il soggetto passivo  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto  per
          il periodo d'imposta o  per  le  operazioni  che  avrebbero
          dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un  minimo  di
          euro 200. 
              2. Se l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  la  sanzione  e'  riferita   all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
              3. Se il soggetto  effettua  esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
          si applica anche se e' omessa la  dichiarazione  prescritta
          dall'art. 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  nel  caso  di  effettuazione  di  acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. Se  la  dichiarazione
          omessa e' presentata  entro  il  termine  di  presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
          attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto
          passivo abbia  avuto  formale  conoscenza,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. 
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal  novanta  al  centoottanta  per
          cento della maggior imposta dovuta o  della  differenza  di
          credito utilizzato. 
              4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata della
          meta'  quando  la   violazione   e'   realizzata   mediante
          l'utilizzo di fatture o altra documentazione  falsa  o  per
          operazioni  inesistenti,  mediante  artifici   o   raggiri,
          condotte simulatorie o fraudolente. 
              4-ter. Fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  4-bis,  la
          sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
          maggiore imposta ovvero la minore  eccedenza  detraibile  o
          rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
          per  cento  dell'imposta,   dell'eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile  dichiarata  e,   comunque,   complessivamente
          inferiore a euro 30.000. 
              4-quater. Per imposta dovuta si intende  la  differenza
          tra   l'ammontare   del   tributo   liquidato    in    base
          all'accertamento  e  quello  liquidabile   in   base   alle
          dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              5.  Chi  chiede  a  rimborso   l'eccedenza   detraibile
          risultante dalla dichiarazione in assenza  dei  presupposti
          individuati dall'art. 30 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al  trenta  per  cento  del
          credito rimborsato. 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio, variazione o  cessazione  di
          attivita', previste dagli articoli 35 e 35-ter del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  o
          la presenta con indicazioni incomplete o inesatte  tali  da
          non consentire  l'individuazione  del  contribuente  o  dei
          luoghi  ove  e'  esercitata  l'attivita'  o  in  cui   sono
          conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito
          con sanzione da euro 500 a euro 2.000.  E'  punito  con  la
          medesima   sanzione   chi   presenta   la   richiesta    di
          registrazione  o   le   comunicazioni   di   cui   all'art.
          74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  con   indicazioni
          incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di
          posta elettronica e all'URL  del  sito  web,  tali  da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un
          quinto   del   minimo   se   l'obbligato   provvede    alla
          regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine
          di trenta giorni dall'invito dell'ufficio." 
              "Art.  6  (Violazione  degli  obblighi  relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
          compresa  fra  il  novanta  e  il  centoottanta  per  cento
          dell'imposta  relativa  all'imponibile  non   correttamente
          documentato o registrato  nel  corso  dell'esercizio.  Alla
          stessa sanzione, commisurata all'imposta, e'  soggetto  chi
          indica, nella documentazione o nei  registri,  una  imposta
          inferiore a quella dovuta.  La  sanzione  e'  dovuta  nella
          misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
          inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 
              2. Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione di operazioni  non
          imponibili, esenti,  non  soggette  a  imposta  sul  valore
          aggiunto o soggette all'inversione contabile  di  cui  agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al cento per  cento  dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000. 
              3-bis.  Il  cedente  che  non  integra   il   documento
          attestante la vendita dei mezzi tecnici di  cui  all'  art.
          74, primo comma, lettera d),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, con la denominazione e la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al   20   per   cento   del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell' art. 74, primo  comma,  lettera  d),
          quarto periodo, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni di cui all' art.  74,  primo  comma,
          lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  siano  non
          veritiere, le sanzioni di cui  ai  periodi  precedenti  del
          presente comma sono aumentate al 40 per cento. 
              4. Nei casi previsti  dai  commi  1,  primo  e  secondo
          periodo, 2, primo periodo, 3, primo e  secondo  periodo,  e
          3-bis la sanzione non puo' essere inferiore a euro 500. 
              5. Nel caso di violazione  di  piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
              6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pari al  novanta  per
          cento dell'ammontare della detrazione compiuta. 
              7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta
          in altro Stato membro. 
              8. Il cessionario o il committente che,  nell'esercizio
          di imprese, arti o professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
          l'operazione con le seguenti modalita': 
              a) se non ha ricevuto la fattura,  entro  quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni  prescritte  dall'art.  21  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni; 
              b) se ha ricevuto una fattura  irregolare,  presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta. 
              9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              9-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          compresa fra 500 euro e 20.000 euro  il  cessionario  o  il
          committente  che,  nell'esercizio  di   imprese,   arti   o
          professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti
          connessi all'inversione contabile di cui agli articoli  17,
          34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427.  Se
          l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
          degli articoli 13 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  la  sanzione
          amministrativa e' elevata a  una  misura  compresa  tra  il
          cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un  minimo
          di 1.000 euro. Resta ferma  l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dall'art.  5,  comma  4,  e  dal  comma   6   con
          riferimento  all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere
          detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
          di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
          cui, non avendo adempiuto  il  cedente  o  prestatore  agli
          obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla  data  di
          effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una  fattura
          irregolare,  il  cessionario  o  committente  non   informi
          l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
          giorno successivo,  provvedendo  entro  lo  stesso  periodo
          all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  o
          alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento  dell'imposta
          mediante inversione contabile. 
              9-bis.1. In  deroga  al  comma  9-bis,  primo  periodo,
          qualora,  in  presenza   dei   requisiti   prescritti   per
          l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
          a una cessione di beni o a una prestazione  di  servizi  di
          cui alle disposizioni  menzionate  nel  primo  periodo  del
          comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal  cedente  o
          prestatore, fermo restando il  diritto  del  cessionario  o
          committente alla detrazione ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  il  cessionario  o  il  committente
          anzidetto non e' tenuto all'assolvimento  dell'imposta,  ma
          e' punito con la sanzione amministrativa compresa  fra  250
          euro  e  10.000  euro.  Al  pagamento  della  sanzione   e'
          solidalmente   tenuto   il   cedente   o   prestatore.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano
          e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
          di cui al comma 1 quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
          modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile  e'
          stata determinata da un intento di evasione o di frode  del
          quale sia provato che  il  cessionario  o  committente  era
          consapevole. 
              9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza  dei
          requisiti  prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione
          contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
          prestazione di servizi di cui alle disposizioni  menzionate
          nel primo periodo del comma 9-bis, sia  stata  erroneamente
          assolta dal cessionario o committente,  fermo  restando  il
          diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  il
          cedente o il  prestatore  non  e'  tenuto  all'assolvimento
          dell'imposta, ma e' punito con la  sanzione  amministrativa
          compresa fra 250 euro e 10.000  euro.  Al  pagamento  della
          sanzione  e'   solidalmente   tenuto   il   cessionario   o
          committente. Le disposizioni di cui ai  periodi  precedenti
          non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
          sanzione  di  cui  al   comma   1   quando   l'applicazione
          dell'imposta mediante l'inversione contabile  anziche'  nel
          modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un  intento  di
          evasione o di frode del quale sia provato che il cedente  o
          prestatore era consapevole. 
              9-bis.3.  Se  il  cessionario  o  committente   applica
          l'inversione   contabile   per   operazioni   esenti,   non
          imponibili o comunque non soggette a imposta,  in  sede  di
          accertamento devono essere espunti sia il debito  computato
          da tale soggetto nelle  liquidazioni  dell'imposta  che  la
          detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,  fermo
          restando il diritto  del  medesimo  soggetto  a  recuperare
          l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'art. 26,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 21, comma 2, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  La  disposizione  si
          applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma  trova
          in  tal  caso  applicazione  la   sanzione   amministrativa
          compresa   tra   il   cinque   e   il   dieci   per   cento
          dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. 
              9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio  di  imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all' art. 74, primo comma,  lettera  d),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione amministrativa dal 10  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente." 
              "Art. 7  (Violazioni  relative  alle  esportazioni).  -
          (Omissis). 
              4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro
          250 a euro 2.000  il  cedente  o  prestatore  che  effettua
          cessioni o prestazioni, di cui all'art. 8, comma 1, lettera
          c), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972,  n.  633,  prima  di  aver  ricevuto  da  parte   del
          cessionario o committente la  dichiarazione  di  intento  e
          riscontrato   telematicamente   l'avvenuta    presentazione
          all'Agenzia delle entrate, prevista dall'art. 1,  comma  1,
          lettera c), del decreto-legge 29  dicembre  1983,  n.  746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984, n. 17. 
              (Omissis)." 
              "Art.  8  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni). - 1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la  dichiarazione  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          o dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non  e'  redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero  in  essa  sono
          omessi o non sono indicati in  maniera  esatta  e  completa
          dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e,  se
          diverso da persona fisica, del suo rappresentante,  nonche'
          per la determinazione del tributo, oppure non  e'  indicato
          in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da  euro  250  a  euro  2.000.  La  medesima
          sanzione si applica alle violazioni relative  al  contenuto
          della dichiarazione prevista dall'art. 74-quinquies,  comma
          6, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. Si applica  la  sanzione  in  misura  massima
          nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
          comunicazione dei dati rilevanti ai fini  dell'applicazione
          degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto
          ed il contribuente non abbia provveduto alla  presentazione
          del modello anche a seguito di specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta la  conservazione  ovvero  l'esibizione
          all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500  a
          euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza  riguardano
          gli  elementi  previsti  nell'art.  4   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,
          relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'art.  110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
              3-ter.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3,  del  testo
          unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti esteri localizzati  in  Stati  o
          territori inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui
          all'art. 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica
          una sanzione amministrativa pari al  dieci  per  cento  dei
          dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  dal  soggetto
          residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un
          massimo di 50.000 euro. 
              3-quater. Quando l'omissione o  incompletezza  riguarda
          la segnalazione prevista  dall'art.  167,  comma  8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo. 
              3-quinquies.  Quando  l'omissione   o   l'incompletezza
          riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
          6, 124, comma  5-bis  e  132,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          dall'art. 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994,
          n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, si  applica  una  sanzione  da  euro
          2.000 a euro 21.000." 
              "Art.  9  (Violazioni  degli  obblighi  relativi   alla
          contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
          prescrizioni  le  scritture  contabili,  i  documenti  e  i
          registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
          e  di  imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero  i  libri,  i
          documenti e i registri, la tenuta e  la  conservazione  dei
          quali  e'  imposta  da  altre  disposizioni   della   legge
          tributaria, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 a euro 8.000. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica  a  chi,
          nel corso degli accessi eseguiti ai fini  dell'accertamento
          in materia di imposte  dirette  e  di  imposta  sul  valore
          aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere  o
          comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
          i registri e  le  scritture  indicati  nel  medesimo  comma
          ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
          obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 
              3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta'  del
          minimo qualora le irregolarita' rilevate nei  libri  e  nei
          registri o i documenti mancanti siano di scarsa  rilevanza,
          sempreche' non ne sia  derivato  ostacolo  all'accertamento
          delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia  se
          vengono  accertate   evasioni   dei   tributi   diretti   e
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto    complessivamente
          superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. 
              4. Quando, in esito ad accertamento,  gli  obblighi  in
          materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
          risultano non rispettati  in  dipendenza  del  superamento,
          fino al  cinquanta  per  cento,  dei  limiti  previsti  per
          l'applicazione del regime semplificato per  i  contribuenti
          minori di cui agli articoli 32 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 7  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 ottobre  1999,  n.  542,
          del regime speciale per l'agricoltura di  cui  all'art.  34
          dello stesso  decreto  n.  633  del  1972,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. 
              5. Se la dichiarazione  delle  societa'  e  degli  enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  sottoposti
          al controllo contabile ai sensi  del  codice  civile  o  di
          leggi  speciali  non  e'  sottoscritta  dai  soggetti   che
          sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi  dell'art.
          1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al
          trenta  per  cento  del  compenso   contrattuale   relativo
          all'attivita' di redazione della relazione di revisione  e,
          comunque,   non   superiore   all'imposta    effettivamente
          accertata a carico del contribuente, con un minimo di  euro
          250." 
              "Art. 10 (Violazione  degli  obblighi  degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi  dell'art.
          32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  dell'art.  51,
          secondo comma, numero 7, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  nell'esercizio  dei
          poteri inerenti all'accertamento delle  imposte  dirette  o
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero   i   documenti
          trasmessi non rispondono al  vero  o  sono  incompleti,  si
          applica la sanzione amministrativa da  euro  2.000  a  euro
          21.000. Si considera omessa la  trasmissione  non  eseguita
          nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta  alla  meta'
          se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 
              1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
          di  violazione  degli  obblighi  inerenti  alle   richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
              3. Si presume che autori della violazione siano  coloro
          che hanno  sottoscritto  le  risposte  e,  in  mancanza  di
          risposta, i legali rappresentanti della banca,  societa'  o
          ente. 
              4. All'irrogazione delle  sanzioni  provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta." 
              "Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. 
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
          50, comma 6, del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, ovvero la loro incompleta,  inesatta  o  irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
          1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in  caso  di
          presentazione nel termine di trenta giorni dalla  richiesta
          inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
          loro controllo. La  sanzione  non  si  applica  se  i  dati
          mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti  anche  a
          seguito di richiesta. 
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di  cui  all'art.  5-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie  di  cui  all'art.  1  del   decreto-legge   24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale  previsti  dall'art.  1
          della legge 26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, si applica la sanzione da  euro  250  a  euro
          2.000. 
              7-bis. Quando la garanzia di cui  all'art.  38-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
          societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
          medesimo decreto, con un ritardo non  superiore  a  novanta
          giorni dalla scadenza del termine  di  presentazione  della
          dichiarazione, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 a euro 4.000. 
              7- ter. Nei casi in cui il  contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente, si applica la sanzione prevista dall'art.  8,
          comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi
          in  cui   l'amministrazione   finanziaria   disconosca   la
          disapplicazione delle norme aventi  ad  oggetto  deduzioni,
          detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni  soggettive
          del soggetto passivo." 
              "Art. 12 (Sanzioni accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul valore aggiunto).  -  1.  Quando  e'
          irrogata  una  sanzione  amministrativa  superiore  a  euro
          50.000 e la sanzione edittale prevista per  la  piu'  grave
          delle violazioni accertate non e' inferiore  nel  minimo  a
          euro 40.000 e  nel  massimo  a  euro  80.000,  si  applica,
          secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste  nel
          decreto legislativo recante  i  principi  generali  per  le
          sanzioni  amministrative  in  materia  tributaria,  per  un
          periodo da  uno  a  tre  mesi.  La  durata  delle  sanzioni
          accessorie puo' essere elevata  fino  a  sei  mesi,  se  la
          sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
          edittale prevista per  la  piu'  grave  violazione  non  e'
          inferiore nel minimo a euro 80.000. 
              (Omissis)." 
              "Art. 14  (Violazioni  dell'obbligo  di  esecuzione  di
          ritenute alla fonte). - 1. Chi non esegue, in  tutto  o  in
          parte, le ritenute alla fonte  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pari al venti per cento  dell'ammontare  non
          trattenuto." 
              "Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento). -
          1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i  versamenti
          diretti  non  contengono   gli   elementi   necessari   per
          l'identificazione  del  soggetto  che  li  esegue   e   per
          l'imputazione della somma versata, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 100 a euro 500. 
              2. Il concessionario per la  riscossione  e'  tenuto  a
          comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 
              2-bis.  Per  l'omessa  presentazione  del  modello   di
          versamento  contenente  i  dati  relativi   alla   eseguita
          compensazione, si applica la sanzione di euro 100,  ridotta
          a euro 50 se il ritardo non e' superiore  a  cinque  giorni
          lavorativi.".