Art. 3
Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri
disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di
risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando
essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato.
Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri
sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di
banche extracomunitarie.
2. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri
disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di
risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa e'
l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento
(UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta
dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.
1024/2013.
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi
sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Banca
d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita' di risoluzione
di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di
risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilita',
determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in
ai sensi dell'articolo 50, avvio della risoluzione e adozione delle
relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi
sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel
rispetto delle competenze dell'autorita' di risoluzione di quello
Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da
disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla
legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati
dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; puo' emanare
disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione
di orientamenti dell'ABE.
5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da
disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente
decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i
termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e
indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili,
e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia
con le disposizioni dell'Unione Europea; collabora con la Banca
Centrale Europea, con le autorita' e i comitati che compongono il
SEVIF e con le altre autorita' e istituzioni indicate dalle
disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti dalle
disposizioni dell'Unione europea, adempie agli obblighi di
comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti
dalle disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia puo'
inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di
risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione
di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni
di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di
controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri
in situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia, nell'esercizio
della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di
separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le
altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza
operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra
le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per
conseguire gli obiettivi di cui al presente comma.
7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro dell'economia
e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34.
8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale
emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a
risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando
le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti
diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto,
alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi
dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28
dicembre 2005, n. 262.