Art. 4
Ministro dell'economia e delle finanze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il
provvedimento di cui all'articolo 32 con cui la Banca d'Italia
dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua
competenza previste dal presente decreto.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze
concordano modalita' per la tempestiva condivisione delle
informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della
gestione delle crisi.