Art. 5
Segreto
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono
coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle
finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto.
Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando
le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto
d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la
veste di reati.
3. Sono altresi' coperti da segreto d'ufficio le notizie, le
informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i
seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione alle
funzioni disciplinate dal presente decreto:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) la Consob, la COVIP, l'IVASS e ogni altra pubblica
amministrazione o autorita' coinvolta nella risoluzione, fermo
restando l'articolo 6, commi 1 e 2;
c) i commissari speciali di cui all'articolo 37;
4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e i
dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte in connessione con
l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
a) coloro che sono stati contattati, direttamente o
indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualita' di potenziali
acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente
dall'esito del contatto o della sollecitazione, i componenti dei
relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla
Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal
presente decreto, i componenti dei relativi organi e coloro che
prestano la loro attivita' per essi;
c) i componenti degli organi dei soggetti presso cui sono
istituiti i fondi di risoluzione e coloro che prestano la loro
attivita' per questi ultimi;
d) un ente-ponte o una societa' veicolo per la gestione delle
attivita' istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei
propri rappresentanti, nonche' i componenti dei relativi organi e
coloro che prestano la loro attivita' per essi;
e) i sistemi di garanzia dei depositanti, i componenti dei
relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi;
f) i sistemi di indennizzo degli investitori, i componenti dei
relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi.
5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e
b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il
rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio
di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili
effetti in caso di violazione del segreto.
6. Quando necessario per pianificare o attuare una misura di
risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne
la trasmissione a soggetti terzi;
b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a
soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi trasmesse
dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito
di attivita' connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle
informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.