Art. 6
Collaborazione tra autorita'
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le
rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.
3. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF,
nonche' con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri, per
agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla
Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato membro che ha
fornito le informazioni.
4. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con le
autorita' e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.
La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorita' di
Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.