Art. 2 
 
 
                       Individuazione dei siti 
 
  1. I siti per  i  quali  occorre  una  specifica  abilitazione  per
l'esercizio  della  professione  di  guida  turistica   sono   quelli
individuati con apposito  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata. 
  2. I siti italiani di particolare interesse  storico,  artistico  o
archeologico, puntualmente individuati dal decreto di  cui  al  comma
precedente, sono divisi per Regione in cui sono localizzati. 
  3. Ogni regione, nelle forme  e  nei  modi  di  cui  al  successivo
articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui al comma 1,
localizzati sul proprio territorio, una  specifica  abilitazione  per
l'esercizio della professione di guida turistica.