Art. 2 Individuazione dei siti 1. I siti per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica sono quelli individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata. 2. I siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, puntualmente individuati dal decreto di cui al comma precedente, sono divisi per Regione in cui sono localizzati. 3. Ogni regione, nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui al comma 1, localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica.