Art. 2 
 
 
       Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 
 
  1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge
le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei  beni  di  interesse
archeologico,  anche  subacquei,  dei  beni  storici,   artistici   e
demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e  gli  apparati
decorativi, nonche'  alla  tutela  dei  beni  architettonici  e  alla
qualita' e alla tutela del paesaggio. Con  riferimento  all'attivita'
di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, belle  arti  e
paesaggio, la Direzione generale  esercita  i  poteri  di  direzione,
indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita'  ed
urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione,
anche su proposta del Segretario regionale. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui  programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla  base
dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
    b)  elabora,  anche  su  proposta  dei  titolari   degli   uffici
dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale  Educazione  e
ricerca,  i  programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed  iniziative
scientifiche in tema di  inventariazione  e  catalogazione  dei  beni
archeologici, architettonici,  paesaggistici,  storici,  artistici  e
demoetnoantropologici; 
    c) esprime la  volonta'  dell'amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione di beni di interesse archeologico,  architettonico,
storico, artistico e demoetnoantropologico; 
    d) puo' proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare,  ai
sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione
delle agevolazioni  fiscali  ivi  previste,  il  rilevante  interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici,
storici, artistici e demotnoantropologici e di ogni altra  iniziativa
a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel
rispetto degli accordi di cui all'art. 20, comma 2, lettera  b),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171, e delle linee guida di cui al medesimo art. 20, comma 2, lettera
u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; 
    e)  affida  in  concessione  a  soggetti   pubblici   o   privati
l'esecuzione  di  ricerche  archeologiche  o  di  opere  dirette   al
ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice; 
    f) provvede al pagamento del  premio  di  rinvenimento  nei  casi
previsti dall'art. 92 del Codice; 
    g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice, secondo le modalita' da  esso  definite,  per  la  violazione
delle disposizioni in materia di beni  archeologici,  architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed demoetnoantropologici; 
    h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni culturali nei settori di competenza a titolo di  prelazione,  di
acquisto  all'esportazione  o  di  espropriazione,  ai  sensi   degli
articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice; 
    i) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione  di  cose  e  beni  culturali  in
ambito internazionale, tra i quali quelli di cui  agli  articoli  65,
comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma  2,  lettera
e), e 82, del Codice; 
    l)  predispone  ed  aggiorna,   sentiti   i   competenti   organi
consultivi,  gli  indirizzi  a  cui  si  attengono  gli   uffici   di
esportazione  nella  valutazione  circa  il  rilascio  o  il  rifiuto
dell'attestato di libera circolazione,  ai  sensi  dell'art.  68  del
Codice; 
    m) esprime le  determinazioni  dell'amministrazione  in  sede  di
conferenza di servizi o nei procedimenti di  valutazione  di  impatto
ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione
sovraregionale; 
    n) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto  ambientale
ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro; 
    o) esprime il parere sulla proposta della  Commissione  regionale
per il patrimonio culturale competente, ai  fini  della  stipula,  da
parte del Ministro, delle intese di cui all'art. 143,  comma  2,  del
Codice; 
    p) predispone, su proposta del segretario  regionale  competente,
la proposta per l'approvazione  in  via  sostitutiva,  da  parte  del
Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici
di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    q)  ai  sensi  dell'art.  141  del  Codice  adotta,  sentite   le
Commissioni regionali per  il  patrimonio  culturale  competenti,  la
dichiarazione di notevole interesse pubblico  relativamente  ai  beni
paesaggistici che insistano su  un  territorio  appartenente  a  piu'
regioni; 
    r) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli  enti
territoriali e locali e cooperative  di  giovani  storici  dell'arte,
archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilita'
culturale e l'educazione al patrimonio culturale; 
    s) promuove la  valorizzazione  del  paesaggio,  con  particolare
riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della
ridefinizione e ricostituzione di  paesaggi,  secondo  le  previsioni
della Convenzione europea  del  paesaggio,  fatta  a  Firenze  il  20
ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9  gennaio  2006,  n.
14; 
    t) fornisce, per le materie  di  competenza,  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; 
    u) decide, per i settori di competenza, i ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; 
    v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  su   ogni   soggetto   giuridico
costituito  con  la  partecipazione  del  Ministero   per   finalita'
attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 
  3. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
esercita le funzioni di  indirizzo,  e,  d'intesa  con  la  Direzione
generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla  Direzione  generale
Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene.  Presso
la  Direzione   generale   operano   l'Istituto   centrale   per   la
demoetnoatropologia, ufficio non avente qualifica dirigenziale, e  il
Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della
Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78. 
  4. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi
dell'art. 21, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, ed e'  responsabile  per  l'attuazione  dei
piani gestionali di competenza della stessa. 
  5. La Direzione generale Archeologia, belle  arti  e  paesaggio  si
articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale  centrali
e nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti  e  paesaggio,  uffici
dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.