Art. 7 
 
 
    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a
rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del
servizio  di  interesse  generale  dell'attivita'   di   informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi  dalle  emittenti  televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai  criteri  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, della obiettivita' e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche, al fine di assicurare all'elettorato la  piu'  ampia
informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna
referendaria e precisamente: 
    a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del
referendum le posizioni dei diversi  soggetti  politici  impegnati  a
favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate  in  modo
corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache  e  nelle
riprese  degli  stessi  soggetti.  Resta  salva  per  l'emittente  la
liberta' di  commento  e  critica  che,  in  chiara  distinzione  tra
informazione e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto  delle
persone; 
    b)  fatto  salvo  il  criterio  precedente,  nei   programmi   di
informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto  del
referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilita'  dei  temi
in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante
l'esposizione di opinioni e valutazioni  politiche  riconducibili  ai
temi del referendum, dovra' essere  complessivamente  garantita,  nel
corso della campagna  referendaria,  la  presenza  equilibrata  e  il
contraddittorio tra i  soggetti  favorevoli  o  contrari  al  quesito
referendario, includendo  tra  questi  ultimi  anche  coloro  che  si
esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto. 
  3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  2,  in  qualunque
trasmissione  radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di  comunicazione
politica e dai messaggi politici  autogestiti,  e'  vietato  fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di  voto  relative
al referendum. 
  4. I Direttori dei programmi, registi, conduttori e  ospiti  devono
attenersi ad un comportamento corretto  e  imparziale,  tale  da  non
influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le  libere  scelte
degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o
di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario.  I
telegiornali   devono   garantire,   insieme   con   la   completezza
dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista.
I direttori, i conduttori, i giornalisti  devono  orientare  la  loro
attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico  criterio
quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate
e fondate, con il massimo della chiarezza affinche'  gli  utenti  non
siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire  specifici
orientamenti politici alla testata. 
  5. Correttezza ed  imparzialita'  devono  essere  assicurate  nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da
qualunque  soggetto   anche   non   direttamene   partecipante   alla
competizione referendaria. 
  6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo  e  il
ripristino di eventuali  squilibri  accertati,  e'  assicurato  anche
d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative violazioni  secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.