Art. 4
Comunicazione
1. In conformita' a quanto previsto all'art. 112, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di
esonero individuati nel presente decreto, l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato,
sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, e'
subordinata alla presentazione all'autorita' competente della
comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla
compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le
modalita' di cui all'art. 5.
2. La comunicazione e' effettuata dalle aziende che producono e/o
utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato
destinati all'utilizzazione agronomica.
3. La comunicazione e' effettuata dal legale rappresentante
dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita' di
utilizzazione e, fatte salve le previsioni del decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in caso di richiesta
dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno
ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Le aziende sono
comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione
inerente la tipologia, la quantita' e le caratteristiche delle
sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonche' dei terreni
oggetto di utilizzazione agronomica. Non sussiste l'obbligo di
procedere alla segnalazione che comporta aggiornamento o integrazione
della comunicazione in caso di variazioni che non determinano una
modifica degli adempimenti dovuti ai sensi del presente decreto. Nel
caso di richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, la
comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto
salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al presente comma.
I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di
presentazione della comunicazione.
Le regioni e le province autonome possono adottare modalita'
informatizzate di gestione delle comunicazioni per valorizzare le
banche dati esistenti e semplificare le procedure amministrative in
capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo.
4. Sono tenute ad inviare all'autorita' competente una
comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV,
parte A al presente decreto le seguenti aziende:
a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti
di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui
all'art. 22, comma 3, superiore a 6.000 kg;
b) le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti
di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui
all'art. 22, comma 3, superiore a 3.000 kg;
c) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del
Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 5 del presente
decreto.
5. Sono tenute ad inviare all'autorita' competente una
comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV,
parte B al presente decreto le seguenti aziende:
a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono
ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da
effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale
di cui all'art. 22, comma 3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg;
b) le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti
di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui
all'art. 22, comma 3, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg;
c) le piccole aziende agroalimentari;
d) tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.
6. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui
al comma 5, lettera a).
7. Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti
di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui
all'art. 22, comma 3, non superiore a 3.000 kg nonche' producono e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti
di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale non
superiore a 1.000 kg in zone vulnerabili da nitrati sono esonerate
dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per
tali tipologie di aziende, le regioni, definiscono i casi in cui
l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato
carico zootecnico territoriale.
8. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di
allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve
tener conto degli obblighi derivanti dalla disciplina regionale
attuativa del presente decreto.
9. I provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica
gia' rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli
eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformita' alle
disposizioni del presente decreto.
10. La comunicazione si coordina con il Piano di utilizzazione
agronomica di cui all'art. 5 per le aziende tenute alla
predisposizione di tale Piano.
11. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, qualora
le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e
spandimento di effluenti, acque reflue o digestato siano effettuate
da soggetti diversi, al fine di adottare specifiche forme di
controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni e le province
autonome disciplinano la forma di comunicazione per i diversi
soggetti interessati in funzione delle specifiche attivita'. Le
Regioni hanno altresi' la facolta' di prevedere un unico tipo di
comunicazione, senza ridurre il livello di dettaglio informativo
rispetto alle informazioni previste nell'Allegato IV.