Art. 4 Comunicazione 1. In conformita' a quanto previsto all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di esonero individuati nel presente decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, e' subordinata alla presentazione all'autorita' competente della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalita' di cui all'art. 5. 2. La comunicazione e' effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica. 3. La comunicazione e' effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita' di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantita' e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonche' dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica. Non sussiste l'obbligo di procedere alla segnalazione che comporta aggiornamento o integrazione della comunicazione in caso di variazioni che non determinano una modifica degli adempimenti dovuti ai sensi del presente decreto. Nel caso di richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al presente comma. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione. Le regioni e le province autonome possono adottare modalita' informatizzate di gestione delle comunicazioni per valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo. 4. Sono tenute ad inviare all'autorita' competente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte A al presente decreto le seguenti aziende: a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, superiore a 6.000 kg; b) le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, superiore a 3.000 kg; c) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. 5. Sono tenute ad inviare all'autorita' competente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte B al presente decreto le seguenti aziende: a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg; b) le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg; c) le piccole aziende agroalimentari; d) tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue. 6. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a). 7. Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, non superiore a 3.000 kg nonche' producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale non superiore a 1.000 kg in zone vulnerabili da nitrati sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per tali tipologie di aziende, le regioni, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale. 8. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve tener conto degli obblighi derivanti dalla disciplina regionale attuativa del presente decreto. 9. I provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica gia' rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformita' alle disposizioni del presente decreto. 10. La comunicazione si coordina con il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'art. 5 per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano. 11. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, qualora le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato siano effettuate da soggetti diversi, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni e le province autonome disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati in funzione delle specifiche attivita'. Le Regioni hanno altresi' la facolta' di prevedere un unico tipo di comunicazione, senza ridurre il livello di dettaglio informativo rispetto alle informazioni previste nell'Allegato IV.