Art. 4 
 
 
                            Comunicazione 
 
  1. In conformita' a quanto previsto  all'art.  112,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  fatti  salvi  i  casi  di
esonero individuati nel presente decreto, l'utilizzazione  agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e  del  digestato,
sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili  da  nitrati,  e'
subordinata  alla  presentazione   all'autorita'   competente   della
comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto,  alla
compilazione  del  Piano  di  utilizzazione  agronomica  secondo   le
modalita' di cui all'art. 5. 
  2. La comunicazione e' effettuata dalle aziende che  producono  e/o
utilizzano  effluenti  di  allevamento,  acque  reflue  e   digestato
destinati all'utilizzazione agronomica. 
  3.  La  comunicazione  e'  effettuata  dal  legale   rappresentante
dell'azienda almeno 30 giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di
utilizzazione e, fatte salve le previsioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  13  marzo  2013,  n.  59,  in  caso  di  richiesta
dell'autorizzazione unica ambientale, deve  essere  rinnovata  almeno
ogni 5 anni dalla  data  di  prima  presentazione.  Le  aziende  sono
comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione
inerente la  tipologia,  la  quantita'  e  le  caratteristiche  delle
sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonche' dei  terreni
oggetto  di  utilizzazione  agronomica.  Non  sussiste  l'obbligo  di
procedere alla segnalazione che comporta aggiornamento o integrazione
della comunicazione in caso di variazioni  che  non  determinano  una
modifica degli adempimenti dovuti ai sensi del presente decreto.  Nel
caso di richiesta di autorizzazione unica  ambientale  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  la
comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto
salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al presente  comma.
I rinnovi e le variazioni  hanno  effetto  immediato  dalla  data  di
presentazione della comunicazione. 
  Le regioni  e  le  province  autonome  possono  adottare  modalita'
informatizzate di gestione delle  comunicazioni  per  valorizzare  le
banche dati esistenti e semplificare le procedure  amministrative  in
capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo. 
  4.  Sono   tenute   ad   inviare   all'autorita'   competente   una
comunicazione contenente le  informazioni  di  cui  all'Allegato  IV,
parte A al presente decreto le seguenti aziende: 
    a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da  effluenti
di allevamento o digestato agrozootecnico o  agroindustriale  di  cui
all'art. 22, comma 3, superiore a 6.000 kg; 
    b) le aziende ricadenti in zona  vulnerabile  che  producono  e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da  effluenti
di allevamento  o  digestato  zootecnico  o  agroindustriale  di  cui
all'art. 22, comma 3, superiore a 3.000 kg; 
    c) tutte le aziende  comunque  tenute  alla  predisposizione  del
Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 5  del  presente
decreto. 
  5.  Sono   tenute   ad   inviare   all'autorita'   competente   una
comunicazione contenente le  informazioni  di  cui  all'Allegato  IV,
parte B al presente decreto le seguenti aziende: 
    a) le aziende ricadenti in zona  non  vulnerabile  che  producono
ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da
effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale
di cui all'art. 22, comma 3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg; 
    b) le aziende ricadenti in zona  vulnerabile  che  producono  e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da  effluenti
di allevamento o digestato agrozootecnico o  agroindustriale  di  cui
all'art. 22, comma 3, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg; 
    c) le piccole aziende agroalimentari; 
    d) tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue. 
  6. Le regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano  possono
prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende  di  cui
al comma 5, lettera a). 
  7. Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che  producono  e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da  effluenti
di allevamento o digestato agrozootecnico o  agroindustriale  di  cui
all'art. 22, comma 3, non superiore a 3.000 kg nonche' producono  e/o
utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da  effluenti
di allevamento  o  digestato  agrozootecnico  o  agroindustriale  non
superiore a 1.000 kg in zone vulnerabili da  nitrati  sono  esonerate
dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al  comma  1.  Per
tali tipologie di aziende, le regioni,  definiscono  i  casi  in  cui
l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato
carico zootecnico territoriale. 
  8. La domanda  di  autorizzazione  prevista  per  gli  impianti  di
allevamento intensivo di cui al punto  6.6  dell'allegato  VIII  alla
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  deve
tener conto  degli  obblighi  derivanti  dalla  disciplina  regionale
attuativa del presente decreto. 
  9. I provvedimenti di  comunicazione  di  utilizzazione  agronomica
gia' rilasciati  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto restano validi sino alla loro scadenza,  fermi  restando  gli
eventuali obblighi di adeguamento per garantire la  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto. 
  10. La comunicazione si coordina  con  il  Piano  di  utilizzazione
agronomica  di  cui  all'art.  5   per   le   aziende   tenute   alla
predisposizione di tale Piano. 
  11. Fermo restando quanto disposto dal presente  articolo,  qualora
le  fasi  di  produzione,  trattamento,   trasporto,   stoccaggio   e
spandimento di effluenti, acque reflue o digestato  siano  effettuate
da  soggetti  diversi,  al  fine  di  adottare  specifiche  forme  di
controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni e le  province
autonome  disciplinano  la  forma  di  comunicazione  per  i  diversi
soggetti interessati  in  funzione  delle  specifiche  attivita'.  Le
Regioni hanno altresi' la facolta' di  prevedere  un  unico  tipo  di
comunicazione, senza ridurre  il  livello  di  dettaglio  informativo
rispetto alle informazioni previste nell'Allegato IV.