Art. 5
Piano di utilizzazione agronomica
1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato
bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto
delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia
in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, le
aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al
presente articolo.
2. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne
richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di utilizzazione
agronomica ha la durata massima di 5 anni e viene predisposto,
secondo le modalita' di cui all'Allegato V parte A al presente
decreto, dalle seguenti aziende:
a) aziende ricadenti in aree vulnerabili che utilizzano in un
anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento
ovvero da digestato di cui all'art. 22, comma 3, superiore a 6.000
kg;
b) aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) allevamenti bovini con piu' di 500 UBA (Unita' di Bestiame
Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I.
3. Le aziende in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un
quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o
digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma
3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg devono predisporre un Piano di
utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalita' di cui
all'Allegato V, parte B, al presente decreto.
4. Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis
della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
Piano di utilizzazione agronomica e' parte integrante
dell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Le regioni e le province autonome possono adottare modalita'
informatizzate di gestione dei Piani di utilizzazione agronomica per
valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le procedure
amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di
dettaglio informativo.