Art. 6 Documentazione di accompagnamento al trasporto 1. Gli adempimenti per il controllo della movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo. 2. Ai fini del comma 1, il trasporto e' effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante; b) la natura e la quantita' del materiale trasportato; c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilita' del suolo oggetto di utilizzazione agronomica; e) gli estremi della comunicazione di cui all'art. 4. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 1, nonche' le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni e con produzione di azoto non superiore a 6.000 kg azoto per anno. 4. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. 5. La disposizione di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.