Art. 6 
 
 
           Documentazione di accompagnamento al trasporto 
 
  1. Gli adempimenti per  il  controllo  della  movimentazione  degli
effluenti  di  allevamento,  delle  acque  reflue  e  del   digestato
destinati ad utilizzazione agronomica, sia in  zone  non  vulnerabili
che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei  criteri  e
dei principi stabiliti dal presente articolo. 
  2. Ai fini del comma 1, il  trasporto  e'  effettuato  da  soggetti
muniti di  un  documento  di  accompagnamento  contenente  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a) gli estremi identificativi  dell'azienda  da  cui  origina  il
materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante; 
    b) la natura e la quantita' del materiale trasportato; 
    c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato; 
    d) gli estremi identificativi  dell'azienda  destinataria  e  del
legale  rappresentante  della  stessa  o  del  soggetto  che  ha   la
disponibilita' del suolo oggetto di utilizzazione agronomica; 
    e) gli estremi della comunicazione di cui all'art. 4. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di
cui  al  comma  1,  nonche'  le  forme   di   semplificazione   della
documentazione da utilizzarsi nel caso di  trasporto  effettuato  tra
terreni in uso alla  stessa  azienda  da  cui  origina  il  materiale
trasportato ovvero nel caso di aziende  con  allevamenti  di  piccole
dimensioni e con produzione di azoto non superiore a 6.000  kg  azoto
per anno. 
  4. Al trasporto dello stallatico tra due punti  situati  presso  la
stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno
del territorio nazionale, si applica la deroga di  cui  all'art.  21,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. 
  5. La disposizione di cui al  comma  4  del  presente  articolo  si
applica anche al  digestato  destinato  ad  utilizzazione  agronomica
proveniente  da  impianti  esclusi   dal   riconoscimento   e   dalla
registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.