Art. 6
Documentazione di accompagnamento al trasporto
1. Gli adempimenti per il controllo della movimentazione degli
effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato
destinati ad utilizzazione agronomica, sia in zone non vulnerabili
che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri e
dei principi stabiliti dal presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, il trasporto e' effettuato da soggetti
muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le
seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il
materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
b) la natura e la quantita' del materiale trasportato;
c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del
legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la
disponibilita' del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
e) gli estremi della comunicazione di cui all'art. 4.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di
cui al comma 1, nonche' le forme di semplificazione della
documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra
terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale
trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole
dimensioni e con produzione di azoto non superiore a 6.000 kg azoto
per anno.
4. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la
stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno
del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'art. 21,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
5. La disposizione di cui al comma 4 del presente articolo si
applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica
proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla
registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.