Art. 21.
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati
regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «
Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei votanti ».