Art. 21. (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica) 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' abrogato; b) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti ».