Art. 22. 
 
 
 (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica) 
 
  1. All'articolo 85 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al secondo comma, le parole: « e i delegati  regionali,  »  sono
soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «  Quando
il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente  della
Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente
del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »; 
  b) al terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre  mesi  alla
sua cessazione, l'elezione  ha  luogo  entro  quindici  giorni  dalla
riunione della Camera nuova ».