Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: « e i delegati regionali, » sono
soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Quando
il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della
Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente
del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »;
b) al terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «
Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi alla
sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione della Camera nuova ».