Art. 22. (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica) 1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: « e i delegati regionali, » sono soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »; b) al terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova ».