Art. 23. (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica) 1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »; b) al secondo comma, le parole: « il Presidente della Camera dei deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Senato indice », le parole: « le Camere sono sciolte » sono sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e' sciolta » e la parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua ».