Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite dalle
seguenti: « della Camera dei deputati »;
b) al secondo comma, le parole: « il Presidente della Camera dei
deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del
Senato indice », le parole: « le Camere sono sciolte » sono
sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e' sciolta » e la
parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua ».