Art. 4 
 
 
                   Richiesta da parte dell'IVASS  
 
  1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una verifica esterna
indipendente avente ad oggetto i modelli interni di cui agli articoli
46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice, i soggetti di cui all'art. 3
individuano, entro 30 giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che
intendono  incaricare  della  verifica,  trasmettendo  all'IVASS   le
evidenze che ne attestino il rispetto dei criteri di  scelta  di  cui
all'art. 5. 
  2. L'IVASS  comunica  entro  30  giorni  l'esistenza  di  eventuali
ostacoli  all'attribuzione  agli  esperti   di   cui   al   comma   1
dell'incarico di operare la verifica esterna indipendente.