Art. 5 Scelta dell'esperto esterno 1. Gli esperti esterni individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, per operare la verifica esterna indipendente sono indipendenti e in possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate. 2. Il carattere di indipendenza sussiste quando: a) l'esperto non e' in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti di cui all'art. 3 a cui e' indirizzata la richiesta dell'IVASS di cui all'art. 4, comma 1; b) non esistono tra l'esperto e i soggetti di cui all'art. 3 o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indiretto, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi da quelli della verifica del modello interno, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza dell'esperto risulta compromessa; c) l'esperto non e' chiamato a verificare aspetti del modello interno che ha contribuito a definire; d) l'esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono minare la propria integrita' ed indipendenza di giudizio. 3. Il corrispettivo per l'incarico conferito agli esperti esterni e' determinato in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' dei lavori e non puo' essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.