Art. 5 
 
 
                     Scelta dell'esperto esterno 
 
  1. Gli esperti esterni individuati ai sensi dell'art. 4,  comma  1,
per operare la verifica esterna indipendente sono indipendenti  e  in
possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate. 
  2. Il carattere di indipendenza sussiste quando: 
    a)  l'esperto  non  e'  in  alcun  modo  coinvolto  nel  processo
decisionale dei soggetti di cui all'art. 3 a cui  e'  indirizzata  la
richiesta dell'IVASS di cui all'art. 4, comma 1; 
    b) non esistono tra l'esperto e i soggetti di cui all'art. 3 o il
gruppo a cui essi appartengono relazioni  finanziarie,  d'affari,  di
lavoro o di  altro  genere,  dirette  o  indiretto,  comprese  quelle
derivanti dalla  prestazione  di  servizi  diversi  da  quelli  della
verifica  del  modello  interno,  dalle  quali  un  terzo  informato,
obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione  che  l'indipendenza
dell'esperto risulta compromessa; 
    c) l'esperto non e' chiamato a  verificare  aspetti  del  modello
interno che ha contribuito a definire; 
    d) l'esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e
ridurre  i  rischi  che  possono  minare  la  propria  integrita'  ed
indipendenza di giudizio. 
  3. Il corrispettivo per l'incarico conferito agli  esperti  esterni
e' determinato in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' dei
lavori e non  puo'  essere  in  alcun  modo  legato  all'esito  delle
verifiche compiute.