Art. 4 Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale 1. Sono parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e del decreto ministeriale 23 gennaio 2016: 1) il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 2) il Parco Archeologico dell'Appia antica; 3) il Parco Archeologico di Ercolano; 4) il Parco Archeologico di Ostia antica; 5) il Parco Archeologico di Paestum. 2. Ai parchi archeologici di rilevante interesse nazionale sono assegnati gli istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni. 3. All'interno dei confini di rispettiva competenza e negli istituti, luoghi, immobili e complessi assegnati, i direttori dei parchi archeologici di cui al presente articolo esercitano le funzioni di cui all'art. 35 del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 e al decreto 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, nonche' le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Con riguardo a queste ultime, i parchi archeologici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.