Art. 4 
 
 
        Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Sono parchi archeologici di rilevante  interesse  nazionale,  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e del decreto
ministeriale 23 gennaio 2016: 
    1) il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
    2) il Parco Archeologico dell'Appia antica; 
    3) il Parco Archeologico di Ercolano; 
    4) il Parco Archeologico di Ostia antica; 
    5) il Parco Archeologico di Paestum. 
  2. Ai parchi archeologici di  rilevante  interesse  nazionale  sono
assegnati gli istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi
indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e
successive modificazioni. 
  3.  All'interno  dei  confini  di  rispettiva  competenza  e  negli
istituti, luoghi, immobili e complessi  assegnati,  i  direttori  dei
parchi  archeologici  di  cui  al  presente  articolo  esercitano  le
funzioni di cui all'art. 35 del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171 e al decreto 23 dicembre  2014,  e  successive
modificazioni,  nonche'  le  funzioni  spettanti  ai   Soprintendenti
Archeologia, belle arti e paesaggio. Con riguardo a queste ultime,  i
parchi archeologici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio.