Art. 10 Requisiti e modalita' per la richiesta di iscrizione al registro e criteri di selezione 1. Fermo restando l'art. 22, possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonche', in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l'iscrizione al registro puo' essere richiesta all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 2. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Dopo la chiusura del registro non e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore a 600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale; b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali e' necessaria la concessione, di titolo concessorio; c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1; d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettera d): dichiarazione dell'Autorita' competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine: i. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza; ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c); iii. titolarita' della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo autorizzativo; f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine: i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3. Per tali impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio e' fissata al 30 aprile 2017; ii. titolarita' della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo; iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo; iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione piu' bassa; g) anteriorita' del titolo autorizzativo; h) anteriorita' del titolo concessorio; i) anteriorita' della comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010; l) minor potenza degli impianti; m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente. 5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non e' soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4. 6. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto. 7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di cui al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una potenza pari a 5 MW per ciascun impianto, salvo una potenza inferiore, dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di iscrizione al registro. Resta fermo che tali impianti, una volta realizzati, dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3-bis.1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore al valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza dagli incentivi.