Art. 11 
 
 
               Adempimenti per l'accesso ai meccanismi 
       di incentivazione per gli impianti iscritti al registro 
 
  1.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in
esercizio entro i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data  della
comunicazione di esito positivo della procedura: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione di una  decurtazione  della  tariffa  incentivante  di
riferimento dello 0,5% per ogni mese  di  ritardo  rispetto  a  detti
termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il  termine
massimo di 6 mesi,  l'impianto  decade  dal  diritto  all'accesso  ai
benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa  graduatoria.
Tali termini sono da considerare al netto dei tempi  di  fermo  nella
realizzazione dell'impianto e  delle  opere  connesse,  derivanti  da
eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita'  competente,
e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. 
  3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine  indicato
al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi  di
incentivazione, si applica  comunque  una  riduzione  del  15%  della
tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata  in
esercizio. 
  4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1  possono,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.  In
tal caso, il GSE da' luogo a  scorrimento  della  graduatoria,  fermo
restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al  rispetto  dei
termini di cui allo stesso comma 1 e  alle  decurtazioni  di  cui  al
comma 2, con termini decorrenti dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria aggiornata. Per i soggetti  che  effettuano  la  predetta
comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.