Art. 9 Iscrizione al registro 1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b) e d), richiede al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto. 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando e' pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: ============================================= | | MW | +===================================+=======+ |Eolico onshore | 60 | +-----------------------------------+-------+ |Idroelettrico | 80 | +-----------------------------------+-------+ |Geotermoelettrico | 30 | +-----------------------------------+-------+ |Biomasse e biogas di cui all'art. | | |8, comma 4, lettere a), b) e d), | | |gas di depurazione e gas di | | |discarica e bioliquidi sostenibili | 90 | +-----------------------------------+-------+ |Oceanica (comprese maree e moto | | |ondoso) | 6 | +-----------------------------------+-------+ |Solare termodinamico | 20 | +-----------------------------------+-------+ 4. Nella procedura viene messo a registro il contingente indicato nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma 3, con esclusione della lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di pubblicazione del bando.