Art. 8 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente capo si intendono per: 
    a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore  individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore  mortis
causa,  che  ha  acquistato  gli  strumenti  finanziari   subordinati
indicati nell'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»),  nell'ambito  di  un
rapporto negoziale diretto con la Banca in  liquidazione  che  li  ha
emessi; 
    b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca  delle
Marche  S.p.a.  in  liquidazione  coatta  amministrativa,  la   Banca
popolare dell'Etruria e  del  Lazio  S.p.a.  in  liquidazione  coatta
amministrativa,  la  Cassa  di  risparmio   di   Chieti   S.p.a.   in
liquidazione coatta amministrativa; 
    c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara  S.p.a.,
la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la (( Nuova Banca dell'Etruria  e
del Lazio S.p.a. )), la Nuova Cassa di risparmio  di  Chieti  S.p.a.,
istituite dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183; 
    d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'art. 1, comma
855, della legge di stabilita' per il 2016; 
    e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei  Depositi  quale
gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d); 
    f) «prestazione dei servizi e  delle  attivita'  di  investimento
relativi  alla  sottoscrizione  o  al  collocamento  degli  strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno  dei  servizi  ed
attivita' di cui all'art. 1, comma 5, e  all'art.  25-bis  del  testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998,  n.  58,  ove  nella
prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma
e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti  dall'investitore
i  suddetti  strumenti  finanziari  subordinati,  nell'ambito  di  un
rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; 
    g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di  Stato
(MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS
S.p.A. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 855 dell'art. 1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
                «855. E'  istituito  il  Fondo  di  solidarieta'  per
          l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  22
          novembre 2015,  n.  183,  detenevano  strumenti  finanziari
          subordinati emessi dalla  Banca  delle  Marche  Spa,  dalla
          Banca  popolare  dell'Etruria  e  del  Lazio   -   Societa'
          cooperativa, dalla Cassa di  risparmio  di  Ferrara  Spa  e
          dalla Cassa di risparmio della  provincia  di  Chieti  Spa.
          L'accesso alle prestazioni e'  riservato  agli  investitori
          che  siano  persone  fisiche,   imprenditori   individuali,
          nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti.». 
              - Il testo vigente dell'art.  1  del  decreto-legge  22
          novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il  settore
          creditizio)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          novembre 2015, n. 273. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  5  e
          dell'art. 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n.  58  (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              (Omissis).». 
              «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
          imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli  21  e  23  si
          applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
          finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 
              2. In relazione ai prodotti di cui al  comma  1  e  nel
          perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5,  comma  3,
          la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e  sulle  imprese
          di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
          lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
          2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
          7, comma 1. 
              3. Il collegio sindacale, il consiglio di  sorveglianza
          o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
          di assicurazione informa senza indugio la CONSOB  di  tutti
          gli  atti  o  i  fatti,   di   cui   venga   a   conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          una violazione delle norme di cui al presente  capo  ovvero
          delle disposizioni generali  o  particolari  emanate  dalla
          CONSOB ai sensi del comma 2. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti  delle  imprese  di  assicurazione  comunicano  senza
          indugio alla CONSOB gli atti  o  i  fatti,  rilevati  nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi del comma 2. 
              5. I commi 3 e 4  si  applicano  anche  all'organo  che
          svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
          revisione  legale  dei  conti  presso   le   societa'   che
          controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              6. L'IVASS e la CONSOB si comunicano reciprocamente  le
          ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
          assicurazione. Ciascuna autorita' puo'  chiedere  all'altra
          di   svolgere   accertamenti   su   aspetti   di    propria
          competenza.».