Art. 9 Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito ((complessivo)) dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno ((2014)) inferiore a 35.000 euro. 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di: a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di: a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto; b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina. 4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del tesoro poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato moltiplicando tra loro: a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, ((entro sei mesi)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 7. Identico. a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) attestazione degli ordini eseguiti; d) (( (soppressa) )); e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ((8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, le banche di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.)) 9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e' improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.
Riferimenti normativi - Il decreto Dirett. 29/12/2015, n. 363 (Approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013) e' pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 dicembre 2015. - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): «Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). - (Omissis). 3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 857 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 10 della presente legge: «857. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalita' di gestione del Fondo di solidarieta'; b) le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858.». - Si riporta il testo vigente dei commi da 858 a 860 della citata legge n. 208 del 2015: «858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni e' subordinata all'accertamento della responsabilita' per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855.». «859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalita' di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalita' di funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che puo' essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarieta'.». «860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarieta' e' surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».