Art. 11 Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento: a) di importo non superiore a € 400.000,00; b) realizzati dalle nuove imprese presso una unita' produttiva ubicata nel territorio delle regioni; c) relativi alle attivita' economiche elencate all'Allegato 2 al presente decreto; d) che prevedono l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: i) economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innovative e/o tecnologie chiave abilitanti per la creazione e/o l'implementazione di dati e informazioni in grado di accrescere, qualificare o innovare le modalita' e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilita', e gestione delle conoscenze legate all'industria culturale; ii) economia della conservazione - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attivita' conservative - restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione - relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti adottati, con particolare riferimento alle attivita' di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilita', alle attivita' di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale ed immateriale; iii) economia della fruizione - sviluppo di: a) modalita' e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione - acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione - del patrimonio culturale e risorse del territorio; b) piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalita' di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda; c) dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione; d) attivita' legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico culturale; iv) economia della gestione - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le attivita' di gestione di beni e attivita' culturali. 2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Il soggetto beneficiario puo' richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi. 3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento: a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonche' certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. 4. Sono, altresi', ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento: a) personale interno qualificato del soggetto beneficiario assunto a tempo indeterminato successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva; b) servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; c) consulenze esterne specialistiche prestate da Universita' e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia. 5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.