Art. 20 
 
 
                     Tempestivita' nei pagamenti 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2017: 
    a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  di  cui
al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di  riferimento  ed
e' aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione  del  livello
del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale; 
    b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  1  entro
il predetto termine,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro  il  15  marzo  dell'anno  di  riferimento,  si  provvede  alla
determinazione  dei  costi  e  dei   fabbisogni   standard   in   via
provvisoria, facendosi  riferimento  alla  proposta  di  riparto  del
Ministero della salute presentata  in  Conferenza  Stato-regioni,  ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella
medesima proposta, al netto dello 0,5  per  cento.  Con  il  medesimo
decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del  95  per  cento
del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale; 
    c)  in   conseguenza   del   perfezionamento   del   decreto   di
determinazione provvisoria dei costi e  dei  fabbisogni  standard  il
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  erogare
alle regioni: 
      1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto
nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b),  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
      2) le risorse ivi previste  a  titolo  di  obiettivi  di  piano
sanitario   nazionale   nelle   percentuali    d'acconto    stabilite
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  1  entro
il 30 settembre dell'anno di riferimento, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' adottata la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard in via definitiva; 
    e) la  determinazione  definitiva  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard non puo' comportare per la singola regione  un  livello  del
finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con
il  richiamato   decreto   interministeriale,   ferma   restando   la
rideterminazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard,  e  delle
relative erogazioni in termini  di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale.»; 
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente; 
  «5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  indica  le  cinque
regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno
precedente a quello di  riferimento  e  la  Conferenza  Stato-Regioni
individua le tre regioni di riferimento di cui al  medesimo  comma  5
entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello  di
riferimento. Qualora non sia raggiunta  l'intesa  sulle  tre  regioni
entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate
nelle prime tre.»; 
  c) al comma 7  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno  2016,  qualora  non  siano  disponibili  i  dati
previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in  tempo
utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma  5-bis,  la
determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  regionali  e'
effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla  base
rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.». 
  2. Nelle more del perfezionamento dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   di   determinazione   delle   quote   di
compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  in  deroga
all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato
nell'esercizio  2016  ad  erogare  alle  regioni,  nei  limiti  delle
disponibilita' di cassa per il medesimo esercizio 2016, le  quote  di
compartecipazione all'IVA  relative  al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione  non
sia condizionata dalla verifica positiva  di  adempimenti  regionali.
Sono  autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,   eventuali   necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per
gli esercizi successivi. 
  (( 2-bis. Ai fini  dell'effettiva  razionalizzazione  ed  efficacia
della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del servizio
sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute
per gli anni 2014-2016  e'  attuato  entro  le  scadenze  programmate
dall'Agenda  digitale,  con  particolare  riferimento  al   fascicolo
sanitario    elettronico,     alle     ricette     digitali,     alla
dematerializzazione  di  referti   e   cartelle   cliniche   e   alle
prenotazioni e ai pagamenti on line. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto legislativo n. 68 del 2011, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 27 Determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard regionali 
              1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, con la conferenza Stato-Regioni sentita  la  struttura
          tecnica di  supporto  di  cui  all'articolo  3  dell'intesa
          Stato-Regioni del 3 dicembre 2009,  determina  annualmente,
          sulla base della procedura definita nel presente  articolo,
          i costi e i fabbisogni standard regionali. 
              1-bis. A decorrere dall'anno 2017: 
              a)  la  determinazione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard di cui al comma 1 avviene  entro  il  15  febbraio
          dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove  lo  richieda
          l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
          il Servizio sanitario nazionale; 
              b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma
          l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  15  marzo  dell'anno  di
          riferimento, si provvede alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  in  via  provvisoria,  facendosi
          riferimento alla proposta di riparto  del  Ministero  della
          salute   presentata   in   Conferenza   Stato-regioni,   ed
          assegnando  alle  singole  regioni  il   valore   regionale
          individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
          cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
          alle regioni del  95  per  cento  del  finanziamento  degli
          obiettivi di piano sanitario nazionale; 
              c) in conseguenza del perfezionamento  del  decreto  di
          determinazione  provvisoria  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad erogare alle regioni: 
              1) le risorse ivi previste a  titolo  di  finanziamento
          indistinto nelle percentuali di cui all'articolo  2,  comma
          68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
              2) le risorse ivi previste a  titolo  di  obiettivi  di
          piano  sanitario  nazionale  nelle  percentuali   d'acconto
          stabilite dall'articolo 1, comma  34-bis,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662; 
              d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma
          1 entro il  30  settembre  dell'anno  di  riferimento,  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  adottata  la
          determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  in  via
          definitiva; 
              e)  la  determinazione  definitiva  dei  costi  e   dei
          fabbisogni standard non  puo'  comportare  per  la  singola
          regione un livello del finanziamento inferiore  al  livello
          individuato in via provvisoria con  il  richiamato  decreto
          interministeriale, ferma restando la  rideterminazione  dei
          costi  e  dei  fabbisogni  standard,   e   delle   relative
          erogazioni in termini di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
          aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
          Servizio sanitario nazionale. 
              2. Per la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 
              3. Ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento  ai
          macrolivelli  di  assistenza  definiti  dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
          livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
          novembre    2001,    costituiscono     indicatori     della
          programmazione nazionale per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale i seguenti  livelli  percentuali  di  finanziamento
          della spesa sanitaria: 
              a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
          ambiente di vita e di lavoro; 
              b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
              c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
              4.  Il  fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole
          regioni  a  statuto  ordinario,  cumulativamente  pari   al
          livello del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  e'
          determinato, in fase  di  prima  applicazione  a  decorrere
          dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
          costo rilevati nelle regioni di  riferimento.  In  sede  di
          prima applicazione e' stabilito il procedimento di  cui  ai
          commi dal 5 all'11. 
              5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra  cui
          obbligatoriamente la prima, che siano  state  scelte  dalla
          Conferenza  Stato-Regioni  tra  le  cinque   indicate   dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  in
          quanto  migliori  cinque  regioni  che,  avendo   garantito
          l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   in
          condizione di equilibrio economico,  comunque  non  essendo
          assoggettate a piano di rientro  e  risultando  adempienti,
          come verificato dal Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
          regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa  Stato-Regioni
          in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
          base  a  criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
          appropriatezza  ed  efficienza  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa  della
          Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura  tecnica  di
          supporto di cui all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni
          del 3 dicembre 2009, sulla base  degli  indicatori  di  cui
          agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3
          dicembre 2009. A tale scopo si  considerano  in  equilibrio
          economico le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei
          livelli  essenziali  di   assistenza   in   condizioni   di
          efficienza e di appropriatezza  con  le  risorse  ordinarie
          stabilite dalla vigente legislazione a  livello  nazionale,
          ivi comprese le entrate proprie regionali effettive.  Nella
          individuazione  delle  regioni  si  dovra'   tenere   conto
          dell'esigenza  di  garantire  una   rappresentativita'   in
          termini di appartenenza geografica al nord, al centro e  al
          sud,  con  almeno  una  regione   di   piccola   dimensione
          geografica. 
              5-bis. A decorrere dall'anno  2016  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e  le
          autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
          il termine del 15 settembre dell'anno precedente  a  quello
          di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni  individua  le
          tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
          il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello
          di riferimento. Qualora non sia  raggiunta  l'intesa  sulle
          tre regioni entro  il  predetto  termine,  le  stesse  sono
          automaticamente individuate nelle prime tre. 
              6. I costi standard sono computati a livello  aggregato
          per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
          collettiva,   assistenza    distrettuale    e    assistenza
          ospedaliera. Il valore  di  costo  standard  e'  dato,  per
          ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
          condizione di  efficienza  ed  appropriatezza  dalla  media
          pro-capite pesata del costo  registrato  dalle  regioni  di
          riferimento. A tal fine il livello della  spesa  delle  tre
          macroaree delle regioni di riferimento: 
              a) e' computato al lordo della mobilita' passiva  e  al
          netto della mobilita' attiva extraregionale; 
              b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle
          maggiori entrate  proprie  rispetto  alle  entrate  proprie
          considerate ai fini della determinazione del  finanziamento
          nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente  sulle
          tre macroaree; 
              c) e'  depurato  della  quota  di  spesa  che  finanzia
          livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; 
              d) e' depurato delle quote di ammortamento che  trovano
          copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
          Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti  presso
          i Tavoli tecnici di verifica; 
              e) e' applicato, per ciascuna  regione,  alla  relativa
          popolazione pesata regionale. 
              7. Le regioni in equilibrio economico sono  individuate
          sulla base dei  risultati  relativi  al  secondo  esercizio
          precedente a quello  di  riferimento  e  le  pesature  sono
          effettuate con i pesi per classi  di  eta'  considerati  ai
          fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
          al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.  A
          decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma  34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto,  nella
          ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario  standard
          regionale,   del   percorso   di   miglioramento   per   il
          raggiungimento  degli  standard   di   qualita',   la   cui
          misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione  di
          cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
          raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
          continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
          presente comma. A decorrere  dall'anno  2016,  qualora  non
          siano disponibili i dati previsti dal primo e  dal  secondo
          periodo del presente comma in tempo utile  a  garantire  il
          rispetto  del  termine  di   cui   al   comma   5-bis,   la
          determinazione  dei  costi  e   dei   fabbisogni   standard
          regionali  e'  effettuata  individuando   le   regioni   in
          equilibrio  e  i  pesi  sulla  base   rispettivamente   dei
          risultati e dei valori ultimi disponibili. 
              7-bis.   Anche   per   l'anno   2016    e'    prorogata
          l'individuazione, come regioni di  riferimento,  di  quelle
          stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nella  seduta  del  17  dicembre  2015,  e  per  la
          determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
          di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite  per
          livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
          dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi  di
          eta' adottati in  sede  di  determinazione  dei  fabbisogni
          standard regionali per l'anno 2015. 
              8. Il fabbisogno sanitario standard regionale  e'  dato
          dalle risorse corrispondenti  al  valore  percentuale  come
          determinato in attuazione di quanto indicato  al  comma  6,
          rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 
              9. Il  fabbisogno  standard  regionale  determinato  ai
          sensi del comma 8, e' annualmente applicato  al  fabbisogno
          sanitario   standard   nazionale    definito    ai    sensi
          dell'articolo 26. 
              10.  La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore
          regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
          percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
          l'anno   precedente,   al   netto   delle   variazioni   di
          popolazione. 
              11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
          cui all'articolo 20, comma  1,  lettera  b),  della  citata
          legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori  percentuali
          determinati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  presente
          articolo avviene in  un  periodo  di  cinque  anni  secondo
          criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 
              12.  Qualora  nella  selezione  delle  migliori  cinque
          regioni di cui al comma 5, si  trovi  nella  condizione  di
          equilibrio economico come definito al medesimo comma  5  un
          numero  di  regioni  inferiore  a  cinque,  le  regioni  di
          riferimento  sono  individuate  anche  tenendo  conto   del
          miglior  risultato  economico   registrato   nell'anno   di
          riferimento,  depurando  i  costi  della  quota   eccedente
          rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a  garantire
          l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni  soggette  a
          piano di rientro. 
              13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
          di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle  risorse
          stabilite in sede di  programmazione  sanitaria  nazionale,
          come indicato al comma 3. 
              14. Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio
          sanitario  nazionale  effettuati  dalle  regioni  rimangono
          nella disponibilita' delle regioni stesse." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
          2  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56
          (Disposizioni in materia di federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133): 
              "Art. 2. Compartecipazione regionale all'IVA 
              1. - 3. (Omissis) 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
          e della  programmazione  economica,  sentito  il  Ministero
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano sono stabilite  annualmente  entro  il  30
          settembre di ciascun anno per il triennio  successivo,  per
          ciascuna  regione   sulla   base   dei   criteri   previsti
          dall'articolo 7: 
              a) la quota di  compartecipazione  all'IVA  di  cui  al
          comma 3; 
              b)   la   quota   di   concorso    alla    solidarieta'
          interregionale; 
              c) la quota da assegnare a titolo di fondo  perequativo
          nazionale; 
              d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica." 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          77-quater del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 77-quater. Modifiche  della  tesoreria  unica  ed
          eliminazione della rilevazione dei  flussi  trimestrali  di
          cassa 
              1. - 3. (Omissis) 
              4. Nelle more del  perfezionamento  del  riparto  delle
          somme  di  cui  al  l'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  la  compartecipazione
          IVA e' corrisposta alle regioni a statuto  ordinario  nella
          misura risultante dall'ultimo  riparto  effettuato,  previo
          accantonamento di un importo corrispondente alla quota  del
          finanziamento   indistinto   del    fabbisogno    sanitario
          condizionata alla verifica degli adempimenti regionali,  ai
          sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
          al predetto importo, condizionate  alla  verifica  positiva
          degli  adempimenti  regionali,  rimangono  accantonate   in
          bilancio fino alla realizzazione delle condizioni  che,  ai
          sensi   della   vigente   legislazione,    ne    consentono
          l'erogabilita' alle regioni e comunque per un  periodo  non
          superiore al quinto anno successivo a quello di  iscrizione
          in bilancio. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          Patto per la salute per gli anni 2014-2016: 
 
                                    ART. 15 
 
 
          Sanita'  Digitale  e  Piano  di   evoluzione   dei   flussi
                             informativi del NSIS 
 
              1. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  efficienza,
          trasparenza  e  sostenibilita'   del   Servizio   sanitario
          nazionale attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione
          digitale in sanita', il Governo  e  le  Regioni  concordano
          entro 30 giorni dalla stipula della presente Intesa,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  un  "Patto
          per la Sanita' Digitale", ossia un piano strategico teso  a
          rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e ad
          evitare realizzazioni parziali o non conformi alle esigenze
          della sanita' pubblica. Tale Patto individua,  in  raccordo
          con le azioni  previste  nell'ambito  dell'Agenda  Digitale
          nonche' dalle vigenti disposizioni in  materia  di  sanita'
          digitale, specifiche priorita', analizza e propone  modelli
          realizzativi di riferimento e strumenti  di  finanziamento,
          anche  con  l'attivazione  di  iniziative  di  partenariato
          pubblico-privato capaci di innescare un  circuito  virtuoso
          di  risorse   economiche   destinate   a   finanziare   gli
          investimenti necessari. 
              2. Il Piano di Evoluzione dei  Flussi  NSIS  (PEF-NSIS)
          rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi
          sui sistemi informativi, necessari a consentire il  governo
          e il monitoraggio dei LEA e dei relativi costi, in coerenza
          con  il  percorso  evolutivo  del  NSIS  condiviso  tra  le
          Amministrazioni centrali e regionali. 
              3. Il PEF-NSIS si sviluppa su  un  orizzonte  temporale
          triennale. Il Piano e' predisposto dalla  Cabina  di  Regia
          del NSIS la quale provvede, con  periodicita'  annuale,  al
          suo  aggiornamento  secondo  una  logica   a   scorrimento.
          Eventuali  interventi  evolutivi  resisi  necessari  e  non
          preventivamente pianificati nel PEF-NSIS, vengono  inseriti
          nel Piano attraverso un apposito aggiornamento  infrannuale
          dello   stesso,   anche   rimodulando   altri    interventi
          pianificati. 
              4.  Ciascuna  Regione,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili a  legislazione  vigente,  mette  in  atto  sul
          proprio  territorio  le  misure  necessarie  all'attuazione
          degli interventi previsti dal PEF-NSIS, nel rispetto  delle
          modalita' e  tempistiche  definite  ai  sensi  dell'art.  3
          dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.